Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1191 del 19/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
Mobili Ginex s.n.c. di Ginex Maria e C. in persona del legale rapp.te
pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 29/2009/30 depositata il 9/2/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Mobili Ginex s.n.c. di Ginex Maria e C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Palermo n. 399/8/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica (OMISSIS) Iva 1997. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello.
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per carente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe riconosciuto l’incidenza percentuale dei costi nella misura indicata dalla società contribuente senza adeguata motivazione.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 693 del 1996, art. 5. La norma in esame non consentirebbe, in assenza di prova, il riconoscimento di costi di produzione.
La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia, accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011