Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1194 del 19/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
Mobili Ginex s.n.c. di Ginex Maria e C. in persona del legale rapp.te
pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 28/2009/30 depositata il 9/2/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Mobili Ginex s.n.c. di Ginex Maria e C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Palermo n. 401/8/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica (OMISSIS) IRPEF 1998. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello.
Con primo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per carente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La CTR avrebbe riconosciuto l’incidenza percentuale dei costi nella misura indicata dalla società contribuente senza adeguata motivazione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 693 del 1996, art. 5. La norma in esame non consentirebbe, in assenza di prova, il riconoscimento di costi di produzione.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La mancata partecipazione al presente giudizio dei soci della s.n.c. comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 3, alla Commissione tributaria Provinciale di Palermo. Le difficoltà interpretative in ordine alla legittimazione processuale nel caso di specie giustificano la compensazione delle spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; decidendo sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Palermo, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011