Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1213 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1213 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 14656-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LATIN MODA SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 532/39/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 7/04/2011, depositata il 29/04/2011;

95.25

Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la sentenza di
primo grado, ha annullato una cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte non
versate nell’anno 2002, assumendo la validità della richiesta della contribuente di sanatoria
ex art. 9 bis 1. 289/02, ancorché non seguita dal tempestivo pagamento di tutte le rate.
La Commissione Tributaria Regionale richiama la propria precedente sentenza inter partes
del 21.10.09, con cui aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di condono
(sentenza, conviene subito precisare, cassata da questa Corte con l’ordinanza n. 23875/12, con
la quale si è anche deciso nel merito il rigetto del ricorso della contribuente avverso il
provvedimento di diniego del condono), ed afferma che l’Ufficio avrebbe potuto esigere solo
le residue somme non versate a titolo di condono.
L’Agenzia delle Entrate svolge tre motivi di gravame, riferiti, i primi due, a vizi di
violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc e, il terzo, al vizio di omessa motivazione.
La contribuente non si è costituita.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’ articolo 9 bis I.
289/02 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nel ritenere che gli effetti
del condono previsto da tale disposizione si producano anche nel caso di carente o
intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del
condono stesso.
Il motivo è fondato, e assorbe gli altri, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si
pone in contrasto con l’ insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in
motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289
del 2002 – relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle
ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni – costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da
effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma,
con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo
Ric. 2012 n. 14656 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Latin Moda srl per la cassazione della

a

pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente
solaveva dedotto o se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11

“In

tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi
regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché
connesse a norme di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la

soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima
disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza
di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della
definizione anticipata”.
Si propone quindi raccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la
cassazione della sentenza gravata; poiché dalla motivazione di quest’ultima emerge che la
contribuente aveva dedotto anche altre ragioni di appello avverso la sentenza di primo grado
che aveva respinto il suo ricorso, si deve rinviare la causa alla Commissione Tributaria
Regionale, che sulla questione della validità del condono della contribuente si uniformerà al
principio di diritto sopra enunciato, in tal modo conformandosi anche al giudicato formatosi
sulla legittimità del diniego di condono opposto alla contribuente dall’ufficio.»;

che la società intimata non si è costituita;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
DEPOSITATO IN CANCELLERA

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica

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