Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22681 del 11/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 11/09/2019), n.22681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7840-2017 proposto da:
C. ARCH G. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che
lo rappresenta e difende;
– Ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5559/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
LATINA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– C. Arch. G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 5559/40/16 che ha respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Latina n. 425/05/13 che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento n. TKF031301443 per disconoscimento di costi di esercizio per operazioni ritenute inesistenti anno 2007;
– l’Agenzia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERTO
CHE:
– la Direzione Provinciale di Brescia dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a questa Corte, il 07/05/18 nota prot. 24240/18 la dichiarazione con la quale si attesta che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione- chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
l’adesione della contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 3021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;
– che il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019