Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 975 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.N., elett.te dom.to in Roma, alla via Cicerone 28, presso

lo studio dell’avv. Zucconi Antonello, dal quale e’ rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 2/2009/35 depositata l’8/1/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.N. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Firenze n. 193/11/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1999 – 2004. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sarebbe assoggettabile all’Irap il medico convenzionato con il SSN, stante la presenza di uno studio professionale.

La censura e’ infondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Sent. 3678 del 16/02/2007). Esente da censure e’ la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si e’ attenuta a tali principi.

Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso. La CTR non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la presenza dello studio professionale era irrilevante ai fini della configurabilita’ del presupposto dell’imposta.

La censura e’ infondata avendo la CTR escluso la esistenza dei presupposti dell’imposta tenendo conto degli strumenti utilizzati, e, in particolare dell’ammontare dei beni strumentali per il periodo 1999 – 2004.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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