Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 982 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO PROFESSIONALE RIZZO E PACE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di POTENZA del 23/03/07, depositata il 26/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro lo Studio Professionale Rizzo e Pace, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP richiesto in relazione agli anni 1998, 1999 e 2000. A sostegno del ricorso vengono prospettati due motivi.

Con il primo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. La parte ricorrente chiede di sapere se la CTR ha violato la citata disposizione di legge ritenendo non rilevante, ai fini IRAP, la circostanza che lo studio si avvale di un elevato numero di dipendenti ed impiega numerosi beni strumentali.

Il motivo e’ inammissibile perche’ la sentenza impugnata in nessun punto fa riferimento alle circostanze di fatto invocate dalla ricorrente. Anzi la sentenza si dilunga nella esposizione di principi di carattere teorico, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (ma non c’e’ ricorso per vizio di motivazione).

Il secondo motivo, invece, con il quale viene denunciata la omessa pronuncia sulla questione della implicita rinuncia alla richiesta di rimborso in presenza di istanza di condono, e’ manifestamente fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinar, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria (Cass. 3682/2007; con/. 6504/07, 17142/08)”;

Considerato:

– che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;

– che, in base al principio di diritto enunciato, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo dello studio oggi intimato deve essere rigettato, non spettando il richiesto rimborso;

– che, tenuto conto delle originarie oscillazioni giurisprudenziali, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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