Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1191 del 21/01/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 1191 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
SENTENZA
sentenza
in forma semplificata
sul ricorso proposto da:
TRUDEN Giovanni, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Isabella Casales
Mangano, con domicilio per legge presso la cancelleria civile
della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
98 80
57b
Data pubblicazione: 21/01/2014
avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.
661/12 depositato il 12 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto
che la Corte d’appello di Caltanissetta, con de-
creto in data 12 settembre 2012, ha
condannato
il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Giovanni Truden, della somma di euro 2.250, oltre accessori, a
titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100 per esborsi, euro
577 per diritti ed euro 300 per onorari, oltre a euro 109,63
per spese generali e ad accessori di legge), con distrazione
in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata dalla Corte d’appello in considerazione dell’accoglimento
solo parziale della domanda, giacché la richiesta di parte ri-
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Giusti;
corrente era di un importo superiore a titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello
Giovanni Truden ha proposto ricorso, con atto notificato 1’8
ria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione de-
gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo
coma,
nn.
3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la Corte
d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e
ciò nonostante la modestia dello scarto tra l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo il ricorrente domandato alla Corte d’appello un indennizzo pari ad euro 3.000,
calcolato in ragione di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte territoriale liquidato l’importo di euro 2.250 per essersi limitata ad adottare un parametro indennitario leggermente più basso, pari ad euro 750 per ciascuno
dei primi tre anni di ritardo);
che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
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febbraio 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memo-
delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.), comprende anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa priva di
logica ragionevolezza, posto che nella specie non vi è stato
alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n.
617) tra l’importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale
sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad euro 1.000 per
anno di ritardo, quindi entro i limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi nella sostanziale vanificazione della soccombenza dell’Amministrazione convenuta, che,
invece, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il
profilo della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, per
l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla
Corte territoriale;
dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,
cassa il decreto impugnato
limitatamente al capo delle spese e,
decidendo
nel merito,
condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali per
l’intero, nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello e
con distrazione in favore dell’Avv. Isabella Casales Mangano,
dichiaratasi antistataria; condanna il Ministero alla rifusione delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro
506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario,
Avv. Isabella Casales Mangano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da