Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22517 del 09/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5448-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 979/36/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da Telecom Italia S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di liquidazione di interessi e irrogazione di sanzioni emesso a seguito del ritardato versamento, nell’anno 2009, della tassa di concessione governativa.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Con istanza del 10 ottobre 2017, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art. 11, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione dal citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019