Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1114 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1114 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 6216-2010 proposto da:
CIPELLETTI TIZIANA CPLTZN38A69F205P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE RONCHI 20, presso lo studio
dell’avvocato LEGALCOMM DI MONICA MELLI E ALIDA
BELARDELLI S.N.C., rappresentata e difesa
dall’avvocato ARMENIO DONATO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GORLA

GABRIELLA

GRLGRL32E67F205V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VIA XX SETTEMBRE 98-G, presso
lo studio dell’avvocato SCATAMACCHIA FABIO, che la

Data pubblicazione: 21/01/2014

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 664/2009 del TRIBUNALE di BARI,
depositata il 24/02/2009 R.G.N. 12685/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato FABIO SCATAMACCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

I FATTI
Tiziana Cipelletti propose opposizione, ex art. 618 secondo
coma c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale era stata
dichiarata improcedibile l’azione esecutiva immobiliare da lei
intrapresa nei confronti di Gabriella Gorla, sul presupposto

decreto ingiuntivo per la somma di circa 30 mila euro).
Il tribunale di Bari respinse l’opposizione, ritenendo che la
sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comportasse la
sopravvenuta improseguibilità dell’esecuzione con effetto
tunc,

ex

e che la natura di pronuncia di di accertamento negativo

della sentenza con la quale era stato revocato il decreto
ingiuntivo ne comportasse
con il decreto stesso,

ipso facto

la integrale sostituzione

con conseguente caducazione di

quest’ultimo (e degli atti di esecuzione già compiuti), a
prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza di
accoglimento

e

dell’opposizione,

senza

che

l’esecuzione,

iniziata in danno della Gorla (persona fisica destinataria in
proprio dell’originaria ingiunzione) potesse proseguire nei
confronti di altro soggetto (la s.a.s. della quale la Gorla era
accomandataria, ed anch’essa destinataria del provvedimento
monitorio)

in guisa di una

(non ipotizzabile)

vicenda

successoria nel processo esecutivo.
Per la cassazione della sentenza del tribunale pugliese Tiziana
Cipelletti ha proposto ricorso illustrato da 2 motivi.
Resiste con controricorso Gabriella Gorla.

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della caducazione del titolo esecutivo che la sorreggeva (un

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso, prima ancora che infondato nel merito (per avere il
giudice unico del tribunale di Bari fatto sotto ogni aspetto
buongoverno dei principi che regolano

in parte qua

il processo

esecutivo, in applicazione degli insegnamenti di cui a Cass.

in rito.
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

di norme di diritto (artt.360 n. 3 c.p.c. in relazione agli
artt. 474 n. 1, 484, 174, 175, 630 comma 1 c.p.c.); in
subordine, nullità della sentenza e del procedimento (art. 360
n. 3 c.p.c. in relazione alla stessa normativa nonché in
relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c.).
La censura è corredata dalla richiesta “di accogliere il
seguente principio di diritto”:
Nell’esecuzione

forzata

contro

il

socio

illimitatamente

responsabile di una società di persone, in base al D.I. di
condanna in solido di entrambi (società e socio) ed esecutivo
contro entrambi, la caducazione del solo capo relativo alla
condanna del socio, per effetto della sentenza che definisce 11
giudizio di opposizione da lui solo proposto (e non anche dalla
società), il G.E. non ha il potere di pronunciarsi
sull’improseguibilità dell’esecuzione specie se, sul punto, vi è
contrasto tra creditore e debitore e soprattutto se nella
questione è stato già investito il giudice della cognizione con
atto di opposizione all’esecuzione. Dedotta tale ultima

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7285/1995, 13183/1999, 11904/2004, 15713/2004), è inammissibile

questione in sede di opposizione agli atti esecutivi, è
inficiata

da nullità

la

relativa

sentenza

che rigetti

l’opposizione medesima e confermi il cennato potere del G.E.
senza esaminare la pendenza in parola del giudizio di cognizione
e comunque pronunciarsi sull’invocato effetto preclusivo da

dichiarare l’improseguibilità e l’estinzione dell’esecuzione.
La censura è patentemente inammissibile.
La lettura della “richiesta di accoglimento del principio di
diritto” che precede, difatti, non solo non consente alla Corte
di identificare con chiarezza l’errore di diritto in cui, nella
specie, sarebbe ipoteticamente incorso il giudice di merito, ma,
soprattutto, dimostra la totale alienità della richiesta
medesima dal rispetto dei requisiti che più volte questo giudice
di legittimità ha indicato come indefettibili per
l’ammissibilità di un motivo di censura la cui esposizione è
destinata a concludersi con un quesito di diritto, a mente del
disposto dell’art. 366 bis c.p.c. ante riforma del 2009
(applicabile, nella specie,

ratione temporis per essere stata la

sentenza impugnata depositata il 24.2.2009).
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della
questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso
tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del

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parte di quest’ultimo, in ordine al potere del G.E. di

tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla
sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia
(Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a
risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta
(quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di

erroneamente applicate, in astratto, – più norme di legge. Il
quesito deve, di converso, investire

ex se

la

ratio decídendi

della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno
opposto destinata ad una soluzione che, pur trascendendo la
fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice di
legittimità, ne dia specifico conto ed esaustiva esposizione: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve
ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un
quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta senza
peraltro consentire un utile riferimento alla fattispecie in
esame.
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass.
19892/09), che il ricorrente
fattispecie concreta,
tipico,

poi

infine richieda,

dapprima indichi in esso la

la rapporti ad uno schema normativo
in forma interrogativa e non (come

nella specie) meramente assertiva, l’affermazione di un

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stabilire se siano state o meno violate – o disapplicate o

principio giuridico che conduca all’accoglimento del ricorso
(onde va ribadita, con Cass. 19892/2007, l’inammissibilità del
motivo di ricorso il cui quesito si risolva in una generica
istanza di decisione sull’esistenza delle plurime e non
congruenti violazioni di legge denunziate): in caso contrario

a svolgere non il proprio compito istituzionale di nomofilachia,
bensì un’attività meramente notarile di conferma dei principi
così come già autonomamente enucleati e predicati dal
ricorrente.
Con il secondo motivo,

si lamenta una ulteriore

violazione e

falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in
relazione agli artt. 2291 e 2213 c.c., 474 n. l e 477 c.p.c.; in
subordine, nullità della sentenza e del procedimento (art. 360
n. 3 c.p.c. in relazione alla stessa normativa).
Anche tale censura è corredata dalla richiesta di accoglimento
del principio di diritto per cui:
Nell’esecuzione

forzata

contro

11

socio

illimitatamente

responsabile di una società di persone, in base a decreto
ingiuntivo di condanna in solido di entrambi (società e socio)
ed esecutivo contro entrambi, la caducazione del solo capo
relativo alla condanna del socio per effetto della sentenza che
definisce il giudizio dell’opposizione da lui solo proposta (e
non anche dalla società) e in pendenza del giudizio di appello
contro la medesima sentenza, non determina l’improseguiblità
dell’esecuzione, specie se è pacifico, in capo al debitor

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1P

(come quello di specie) la Corte di legittimità sarebbe chiamata

escusso,

la

qualità

di

socie

(della

stessa

società)

illimitatamente responsabile (nella specie, accomandatario). La
prosecuzione dell’esecuzione solo in forza del capo relativo
alla condanna della società (e fatto salvo dalla sentenza di
primo grado del giudizio di opposizione) per la vendita forzata

mutamento del soggetto passivo del processo esecutivo che
rimane, in tal caso, il socio illimitatamente responsabile quale
debitore originariamente escusso specie se è fuori discussione
la proprietà, in capo a lui, dei beni pignorati e da vendere.
La inammissibilità del motivo scaturisce dalle medesime
motivazioni che

sorreggono la declaratoria di inammissibilità

della censura che precede.
L’intero ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che si liquidano in complessivi E. 4700, di cui E. 200 per
spese.
Così deciso in Roma, li 4.7.2013

degli stessi beni originariamente sta ggiti NON comporta

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