Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1176 del 21/01/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1176 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29321-2007 proposto da:
MARTELLETTO GIUSEPPE MRTGPP36L201430K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI
BARTOLO FRANCESCO;
– ricorrente contro
MARTELLETTO GINO MRTGNI29L101430U,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA GIACINTO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RIGON GIANFRANCO;
Data pubblicazione: 21/01/2014
- controricorrente nonchè contro
MARTELLETTO TERESA, MARTELLETTO GIANCARLO, ZANIN
MARIA MARCELLA;
– intimati –
di VENEZIA, depositata il 30/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito
udienza
l’Avvocato
MEREU
con
dell’Avvocato
delega
GENTILE,
depositata
difensore
in
del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito
l’Avvocato
MIRAGLIA
Giacinto,
difensore
del
resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
avverso la sentenza n. 335/2007 della CORTE D’APPELLO
RITENUTO IN FATTO
Che per la cassazione della sentenza n. 335 del 2007 della Corte
d’appello di Venezia ha proposto ricorso Giuseppe Martelletto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
agli intimati Martelletto Giancarlo e Martelletto Teresa il ricorso
risulta regolarmente notificato, per quanto attiene all’intimata Zanin
Maria Marcella, non risulta agli atti l’avviso di ricevimento della
notifica, effettuata a mezzo posta;
che, pertanto, risulta necessario disporre una nuova notifica nei
confronti di Maria Marcella Zanin.
P.Q.M.
La Corte dispone la nuova notifica del ricorso nei confronti di Zanin
Maria Marcella, assegnando il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda
Civile, il 9 luglio 2013.
Che, mentre l’intimato Gino Martelletto ha resistito con controricorso ed