Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 723 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 10/11/2009, dep. 13/01/2011), n.723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26333/2007 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso

Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.A.D. 52323/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 20.3.06, depositato il 15/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con decreto del 15 settembre 2006, la corte d’appello di Roma ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.000,00 in favore di L.C. a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti al tribunale del lavoro di Napoli il 22 novembre 2001 definito con sentenza del 10 ottobre 2005;

che la corte territoriale ha determinato il periodo di durata irragionevole in un anno e dieci mesi;

che il L. ha proposto ricorso affidato a quindici motivi al quale resiste il Ministero della giustizia con controricorso;

che è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso censura il provvedimento della corte romana affermando che: a) il periodo di durata irragionevole e la liquidazione della riparazione dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sono stati determinati in violazione degli standard utilizzati dalla corte di Strasburgo; b) non è stato concesso il bonus di Euro 2.000,00 c) che l’equa riparazione non è stata rapportata all’intera durata del giudizio; d) che le spese sono state liquidate erroneamente;

che, quanto alla censura sub a) è manifestamente infondata quella relativa alla determinazione della durata ragionevole che ha fatto applicazione dei parametri normalmente usati dalla corte di Strasburgo, mentre è manifestamente fondata la censura relativa alla liquidazione dell’indennizzo, che si è discostata dai parametri stessi;

che sono infondate le censure sub b) e sub e) perchè, quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000,00 in relazione alla natura previdenziale della controversia, non appare decisivo il richiamo alla sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo 10 novembre 2004, Zullo, perchè se la decisione richiamata ha ritenuto di riconoscere tale somma in caso di violazione del termine di durata ragionevole nei giudizi aventi particolare importanza, tra le quali ha annoverato le cause previdenziali, non ne deriva automaticamente che tutte le cause previdenziali debbano essere considerate di particolare importanza, dovendosi invece, ritenere che spetta al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus, senza che tale valutazione discrezionale implichi un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita e che è principio costantemente affermato da questa corte che la limitazione dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla repubblica italiana con la ratifica della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel test fissato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2); che la censura relativa alle spese è assorbita; che il provvedimento, pertanto, deve essere cassato, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito sulla base dei criteri normalmente utilizzati da questa Corte che ha ripetutamente affermato, sulla base del rilievo della minore intensità dell’ansia e del patema d’animo nei primi anni di ritardo, che appare equo liquidare una somma di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per gli anni successivi; che, quindi l’equa riparazione può essere liquidata in Euro 1.375,00;

che le spese seguono la soccombenza, previa compensazione, per quanto riguarda questo giudizio, fino a due terzi, attesa la parziale soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.375,00 oltre agli interessi con decorrenza dalla data della domanda; condanna il Mistero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidandole Euro 750,00 (Euro 450,00 per onorari ed Euro 173,00 per diritti) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge e di quelle del giudizio di legittimità che, previa compensazione fino a due terzi, liquida in Euro 230,00 (di cui Euro 30,00 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge; per entrambi giudizi le spese debbono distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi Sezione Prima Civile, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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