Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 729 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 13/01/2011), n.729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., + ALTRI OMESSI

con domicilio

eletto in Roma, Via Andrea Doria n. 48, presso l’Avv. Ferdinando

Emilio Abbate, come da procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Roma rep. 3097

depositato il 7 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della corte d’appello che, liquidando Euro 6.000,00 per ciascuna per anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al t.a.r. Lazio e al Consiglio di Stato dai gennaio 1996 al marzo 2006.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si lamenta il riconoscimento degli interessi solo a far tempo dalla data della pronuncia è manifestamente fondato in quanto e stato già affermato che “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo con il quale si censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione e quindi cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri condannata al pagamento anche degli interessi dalla data della domanda.

Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito non può essere seguito il criterio propugnato dalla difesa dei ricorrenti secondo i quale, essendo stati proposti distinti ricorsi ex L. n. 89 del 2001, riuniti dalla corte d’appello solo in esito alla discussione in camera di consiglio, spetterebbero gli onorari e i diritti distintamente per ogni procedimento fino al momento della riunione.

Giova premettere, quando alla vicenda del processo presupposto, che i ricorrenti sono stati parti di una medesima procedura iniziata nel giugno del 1996 avanti al t.a.r. del Lazio, avendo proposto un’identica domanda concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. Ciononostante, pur essendo la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di tale procedura basata sullo stesso presupposto giuridico e fattuale, hanno proposto nello stesso ristretto arco temporale sette distinti ricorsi alla corte d’appello competente con il patrocinio del medesimo difensore.

Tale condotta deve ritenersi configurare un abuso del processo, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 10634/10 che così motiva:

“La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dell’utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore ma anche da interferire con il funzionamento dell’apparato giudiziario ed ha ritenuto una tale condotta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto processo in quanto la inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo configgente con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (Sent.

Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726).

Tali principi, pur enunciati in tema di rapporti negoziali, possono trovare applicazione anche in fattispecie quali quella in esame laddove l’evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni ed avere sostanzialmente tenuto la stessa condotta in fase di richiesta dell’indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l’oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione.

Una tale condotta, che è priva di alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alla rilevate modalità di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta innanzitutto con l’inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all’esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell’agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore a causa dell’aumento degli oneri processuali: ma contrasta altresì e soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo inteso come processo di ragionevole durata (SS.UU. n. 23726/07, sopra citata) posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull’organizzazione giudiziaria a causa dell’inflazione delle attività che comporta con la conseguenza di un generale allungamento dei tempi processuali”.

Al riscontrato abuso delle strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell’inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l’accesso in sè allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e quindi, nella fattispecie, a valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine.

Ciò posto, e ritenuto il valore della controversia (art. 10 c.p.c., comma 2) pari alla somma delle singole pretese riconosciute (Euro 354.000) l’Amministrazione deve essere condanna per il giudizio di merito al pagamento di Euro 7.213,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari e Euro 3.163,00 per diritti.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione in ragione della metà delle spese di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua i decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 7.213,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari e Euro 3.163,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè della metà di quelle del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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