Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 529 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 12/01/2011), n.529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 19 presso lo studio dell’avv.

DETTORI MASALA Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Andrea Mina giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea

del Castagno n. 34, presso lo studio dell’avv. Sergio Beltrani,

rappresentata e difesa dall’avv. RUSSO DE LUCA Bruno, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 437/06 decisa

in data 10 maggio 2006 e depositata in data 29 maggio 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Daniele Manca Bitti per delega dell’avv. Andrea Mina;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato il 22 gennaio 2002, M. D. intimava a R.S. sfratto per morosità nel pagamento dei corrispettivi della locazione, per complessive L. 78.000.000, relativa all’immobile, adibito ad uso diverso dall’abitazione, sito in (OMISSIS), e, contestualmente, lo citava, avanti il Tribunale di Brescia, per la convalida dell’intimato sfratto; nel costituirsi in giudizio, l’intimato riconosceva la propria morosità limitatamente alla somma di Euro 23.705.36 assumendo che il maggior importo richiesto non era dovuto in conseguenza del ritardo con cui la locatrice gli aveva consegnato parte dell’immobile locato (il 3 novembre 2000 anzichè l’1 dicembre 1999); in via riconvenzionale chiedeva la riduzione del canone pattuito in conseguenza dei vizi della cosa locata (omessa tinteggiatura, infiltrazioni d’acqua, impianto elettrico e di riscaldamento non a norma) nonchè la condanna della locatrice ad eseguire le opere di manutenzione necessarie ad ovviare alle infiltrazioni manifestatesi e a rimborsare le spese sostenute per la loro eliminazione oltre al risarcimento dei danni subiti per la ritardata consegna dell’immobile e per i vizi del bene.

Con sentenza pubblicata in data 28 febbraio 2005, il Tribunale dichiarava risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore; ordinava al resistente di rilasciare, libero da persone e cose proprie, l’immobile, fissando per l’esecuzione la data del 30 maggio 2005; condannava il conduttore al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.787,62 oltre interessi dalla data della domanda al saldo; condannava la locatrice al pagamento in favore del conduttore della somma di Euro 2.063,64 oltre interessi legali; respingeva ogni altra domanda proposta dal conduttore nei confronti della locatrice; compensava per un terzo le spese di CTU, come liquidate, e quelle di lite.

Con sentenza del 29 maggio 2006 la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello proposto da R.S., che condannava alle spese.

Ricorre per cassazione R.S. con tre motivi.

Resiste con controricorso M.D..

Il ricorrente R. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1455, 1575, 1576, 1577, 1578 e 1587 c.c., art. 116 c.p.c., L. 22 ottobre 1971, n. 865, L. 28 gennaio 1977, n. 10, L. n. 167 del 1962, D.P.R. n. 80 del 2001, art. 18; la motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. In particolare, si censura la valutazione di grave inadempimento delle obbligazioni del conduttore, tralasciando o mancando di valorizzare le numerose e rilevanti inadempienze della stessa locatrice.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1575, 1578 e 2967 c.c., art. 114 c.p.c.; nonchè la contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo e cioè sulla presenza di infiltrazioni rilevate in vari punti del tetto e non soltanto in corrispondenza dei pluviali, tali da ridurre in modo apprezzabile la possibilità di destinare l’immobile all’impiego previsto.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1575, 1576, 1578 e 2967 c.c., art. 114 c.p.c., L. n. 46 del 1990; nonchè la contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo e cioè sulla mancata messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento ed elettrico, con la conseguente liquidazione del danno lamentato.

Gli indicati motivi vanno trattati in unico contesto in quanto connessi e tutti attinenti alla valutazione del comportamento complessivo delle parti nella esecuzione del contratto: si tratta di censure volte a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, risultato di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi delle norme in esame. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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