Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 359 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 10/01/2011), n.359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di padre dei

minori G.C. e E.E., elettivamente domiciliato in

Roma, via Circonvallazione Clodia 19, presso l’avv. IOVINE CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L. (C.F. (OMISSIS)), elett. Domiciliata in Roma,

via BARBERINI 29, presso l’avvocato BETTONI GIULIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato REINHARD GEBHARD, giusta procura speciale della

CANCELLERIA CONSOLARE dell’AMBASCIATA D’ITALIA VIENNA – Rep. n. 19/08

del 3.4.08;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14464/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato IOVANE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GEBHARD che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. BERNABAI: il

ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo la

fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– Che con decreto emesso il 13 aprile 2007 la Corte d’appello di Venezia-sezione per i minorenni, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Venezia in data 21 agosto 2006, disciplinava il diritto di visita del sig. G. A., padre dei figli minorenni C. ed E.E.L., contestualmente dichiarando inammissibile l’istanza di rimpatrio dei figli condotti dalla madre in (OMISSIS);

– che, al riguardo, rilevava come la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre (Milani) 1980 devolvesse la giurisdizione all’autorità del luogo ove si trovava il minore e dove lo stesso sig. G. aveva proposto la medesima istanza con esito sfavorevole;

– che, nel resto, confermava il decreto del Tribunale dei minorenni di Venezia, oggetto di reclamo;

– che il successivo ricorso straordinario per Cassazione proposto dal G., ex art. 111 Cost., in ordine al rigetto dell’istanza di rimpatrio dei figli, era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza 29 maggio 2008, trattandosi di provvedimento di natura non decisoria, nè definitiva, emesso ai sensi degli artt. 317 bis e 336 c.c. e dunque rientrante nella giurisdizione volontaria non contenziosa, in quanto preordinato all’esigenza prioritaria della tutela dei minori: come tale, sempre revocabile e modificabile, ancorchè emanato a seguito di reclamo, e senza attitudine al giudicato;

– che avverso la sentenza G.A. proponeva ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., affidato a quattro motivi, con cui deduceva;

1) l’errore di fatto della Corte nel supporre che egli avesse proposto la medesima istanza di reintegro dei figli in Italia dinanzi all’autorità giudiziaria austriaca, con esito sfavorevole;

2) l’errore di fatto nel ritenere che vi fossero più procedimenti pendenti nello Stato austriaco alla data di formulazione della domanda di rimpatrio dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, in sede di reclamo;

3) l’errore di fatto nel ritenere che il provvedimento impugnato non avesse natura definitiva e decisoria;

4) la supposizione erronea che il provvedimento impugnato avesse come oggetto il regolamento di competenza – non ricorribile ex art. 111 Cost. – laddove era in discussione la giurisdizione del giudice italiano, da riconoscere in forza della precedente residenza abituale dei minori;

– che la signora L. resisteva con controricorso;

– che il G. depositava una prima memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., e poi una seconda, all’esito della relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

– che all’udienza del 17 Dicembre 2010, in camera di consiglio, il P.G. nulla osservava sulla relazione ed i difensori si richiamavano alle conclusioni in atti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ratio decidendi della sentenza 29 maggio 2008, qui impugnata per revocazione, riposa unicamente sull’inammissibilità del ricorso straordinario esperito ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento, quale il decreto alla Corte d’appello di Venezia-sezione per i minorenni reiettivo dell’istanza di rimpatrio dei minori, non avente natura definitiva e decisoria: affermazione in diritto, insuscettibile di revocazione;

che la sentenza impugnata statuisce, infatti, che il procedimento avente ad oggetto questioni attinenti all’affidamento dei figli e alla regolamentazione del diritto di visita ex artt. 317 bis e 336 c.c., rientra nella giurisdizione volontaria, non contenziosa, il cui provvedimento conclusivo resta suscettibile di revoca o modifica e, come tale, privo di attitudine al giudicato: come da giurisprudenza contestualmente citata;

che il riferimento contenuto in motivazione alle iniziative intraprese dal G. dinanzi al giudice straniero non è quindi funzionale alla decisione, costituendo soltanto un elemento narrativo dello svolgimento del processo, senza alcun rilievo specifico ai fini del principio di diritto affermato;

che del tutto estranee alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c. si palesano, pertanto, le doglianze del G., volte a ribadire il carattere decisorio del decreto della Corte d’appello di Venezia, in contrasto con la decisione resa in sede di legittimità, e a negare la natura di regolamento di competenza al ricorso proposto: dal momento che la menzione di tale mezzo di impugnazione, nel contesto motivo, rivestiva mera finalità argomentativa, a conferma dell’inammissibilità di ogni tipo di impugnazione avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione dinanzi alla Corte di legittimità;

che nelle memorie illustrative lo stesso G. da atto della giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite in ordine alla negata ricorribilità per Cassazione dei decreti pronunziati ex art. 317 bis c.c. (Cass., sez. unite, 30 Novembre 2007, n.25008), proponendo un riesame della predetta questione processuale – sia pure alla luce di successive pronunce difformi (Cass., sez. 1, 4 Novembre 2009, n. 23411; Cass., sez. 1, 30 Ottobre 2009, n.23032) – del tutto estraneo all’ambito dell’impugnazione per revocazione ex art. 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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