Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 254 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 07/01/2011), n.254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18684-2006 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AEROPORTI ROMA SPA;

– intimato –

sul ricorso 23676-2006 proposto da:

AEROPORTI ROMA SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, Dott. A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio

dell’avvocato GUERRERI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CANEPA FRANCESCO giusta delega a margine del

controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2617/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 7/04/2005, depositata il 07/06/2005;

R.G.N. 2250/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato Francesco CANEPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 giugno 2005 la Corte di appello di Roma ha confermato la omologa decisione del Tribunale di questa città, che aveva respinto la domanda dispiegata nei confronti dell’Aeroporto di Roma s.p.a. da C.F., volta ad ottenere il risarcimento dei danni, asseritamene subiti allorchè accedendo all’area di sosta dell’aeroporto (OMISSIS) era stato colpito, riportando lesioni, dalla sbarra regolatrice dell’accesso al parcheggio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’Aeroporto di Roma s.p.a., che, a sua volta, propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso principale non necessita del quesito di diritto, in quanto concerne sentenza emessa prima del 2 marzo 2006 e che i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Ritiene il Collegio che vada per primo esaminato, per sua priorità logica, l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui sotto il profilo del vizio di motivazione, si censura l’accertamento dell’an debeatur.

La censura è destituita di fondamenti in quanto, come si evince dalla sentenza impugnata, è risultato confermata, anche in base a deposizione testimoniale, la storicità del fatto, avvenuto all’interno della area aeroportuale ed accertato che esso fu determinato da un oggetto di pertinenza del complesso, “la sbarra” di accesso al parcheggio ed accertato, altresì, che la società non aveva fornito, come suo obbligo, alcuna prova in ordine al fatto e al nesso causale, ovvero che l’evento fosse casualmente collegato al comportamento del danneggiato, ritenuto dalla società non corretto, perchè il C. sarebbe transitato attraverso l’accesso riservato alle autovetture, varco questo, munito in effetti sbarra, ma interdetto ai pedoni.

Come si può facilmente constatare il giudice dell’appello ha congruamente ed adeguatamente motivato sulla non raggiunta prova liberatoria nonchè sull’inesistenza di ogni prova, sempre da parte della società convenuta, di un eventuale concorso di colpa del danneggiato.

Del resto, anche in questa sede la ricorrente incidentale nulla indica o allega per smentire il convincimento e la statuizione del giudice dell’appello, richiedendo, piuttosto una rivalutazione delle circostanze di fatto non ammissibile in questa sede, in quanto assume che a fronte di una ricostruzione ipotetica ma illogica del fatto (a suo dire operata dal giudice a quo) dovrebbe prevalere una altrettanto ipotetica, ma logica ricostruzione del fatto ispirata alle nozioni di comune esperienza o di buon senso.

2.-Passando all’esame del ricorso principale, in estrema sintesi, il ricorrente principale lamenta che il giudice dell’appello, pur avendo ritenuto provato da parte sua, originario attore, in forza delle risultanze istruttorie l’an debeatur, ossia il verificarsi dell’infortunio così come descritto in citazione, nonchè la sussistenza del nesso causale tra lo stesso e la chiusura della “sbarra” del parcheggio, avrebbe contraddittoriamente affermato che nulla sarebbe a lui dovuto a titolo risarcitorio.

In tali termini, la sentenza sarebbe contraddittoria e, comunque, carente di motivazione.

Al riguardo, e premesso che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (giurisprudenza costante), nel caso in esame il giudice dell’appello ha indicato in particolare gli elementi di cui, si è avvalso, come il referto del CTO, cui si rivolse il ricorrente, e che diagnosticava semplicemente contusione regione frontale guaribile in giorni sei, addivenendo a conclusioni contrastanti con il parere del CTU. Infatti, le conclusioni del CTU, a fronte di quel referto, sono state ritenute non condivisibili, in quanto i dati riferiti dal paziente sono stati ritenuti privi di riscontri oggettivi e di approfondimento diagnostico.

Ha, inoltre, aggiunto il giudice dell’appello che i sintomi lamentati ed avvertiti dal C. di per sè non depongono nel senso della loro riconducibilità causale alla entità e alla natura delle lesioni, proprio in riferimento al documento del CTO (v. p. 2 sentenza impugnata).

Del resto, nemmeno il ricorrente, malgrado il tenore del ricorso, indica e allega quali approfondimenti diagnostici vi sarebbero stati, limitandosi solo ad affermare che egli sarebbe stato sottoposto a regolare visita dal CTU, a cui sarebbe stata consegnata idonea documentazione medica consistente nel referto del CTO Cp. 5 ricorso).

Ciò posto in linea di motivazione, osserva il Collegio che il potere discrezionale del giudice di liquidare equitativamente il danno, allorchè esso non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonerava il C. dal fornire utili elementi in suo possesso, oltre che sull’accertamento dell’evento dannoso, anche ai fini della precisa determinazione del danno nel suo ammontare con tutti i mezzi ammessi dall’ordinamento (giurisprudenza costante).

Di tali elementi nessuna presenza o indicazione si rileva nella sentenza impugnata nè nel ricorso.

Ne consegue che i ricorsi vanno respinti, ma sussistono giusti motivi, dato l’esito del presente giudizio per compensare tra le parti integralmente le relative spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA