Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 269 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 07/01/2011), n.269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

02/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2010 dal Presidente Dott. VITTORIA Paolo;

lette le conclusioni scritte: lo e’ stata sul presupposto che il

deposito del ricorso principale non fosse avvenuto.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – In questo procedimento e’ stata depositata la relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., con il contenuto che e’ di seguito riprodotto:

“1. – S.G., con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’8.5.2008, ha chiesto la cassazione del decreto 2.4.2007 pronunciato dalla corte di appello di Palermo nel giudizio iscritto al n. RGVG 574 del 2006, promosso con domanda di equa riparazione.

La cassazione del decreto e’ chiesta per due motivi, ciascuno articolato su due punti ed e’ corredato da quesiti.

2. – Allo stato, a norma dell’art. 387 cod. proc. civ., e’ di ostacolo all’esame del fondo del ricorso la circostanza che, sullo stesso, la Corte si e’ pronunciata dichiarandolo improcedibile: cio’ con l’ordinanza 1.3.2010 n. 4811.

L’ordinanza appena richiamata e’ stata pronunciata in altro procedimento recante il n. RG. 18921/2008, alla cui origine e’ stato il deposito del controricorso notificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16.6.2008.

Lo e’ stata dunque sul presupposto che il deposito del ricorso non fosse avvenuto”.

2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente.

Il pubblico ministero non ha preso conclusioni scritte, mentre il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e la memoria, condividendo le considerazioni esposte della relazione, giudica che la decisione che all’esito del processo deve essere presa sul ricorso e’ di inammissibilita’.

Cio’ per le seguenti ragioni.

2. – Dispone l’art. 387 cod. proc. civ. che il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo’ essere riproposto, anche se non e’ scaduto il termine fissato dalla legge.

Che non possa essere riproposto significa che, se lo sia, non determinera’ il dovere della cassazione di pronunciarsi sul fondo dei motivi che le siano proposti o riproposti.

Come – una volta intervenuta sul ricorso decisione di 1 inammissibilita’ o improcedibilita’ – il ricorso non puo’ essere nuovamente proposto, anche se il termine per proporlo non fosse scaduto, cosi’, sull’unico ricorso proposto, una volta che sia intervenuta una pronuncia di inammissibilita’ o improcedibilita’, non e’ possibile che, pervenuto una seconda volta alla fase della decisione, la cassazione possa esaminarne i motivi.

Ritenerlo possibile significherebbe ammettere che la stessa Corte possa da se’ sola correggere l’errore di percezione o di giudizio in cui sia incorsa nella pronuncia della prima decisione.

3. – Tuttavia, quando la prima decisione sia frutto di un errore di percezione, attraverso il rimedio della revocazione la prima decisione puo’ essere rescissa, si’ da dare adito a successiva pronunzia, questa sul fondo dei motivi del ricorso a suo tempo proposto, se ammissibili.

E come errore revocatorio si presta ad essere considerato non solo l’errore di percezione in cui sia incorso il collegio decidente, ma anche l’impossibilita’ di una corretta percezione in cui il collegio sia stato posto da un erroneo funzionamento del procedimento che muove dal deposito e termina con la fissazione della udienza davanti al collegio, se non imputabile ad errore della parte.

Come nel caso potrebbe essere avvenuto, per non esservi rilevato, in sede di iscrizione a ruolo sulla base del controricorso, l’esistenza del deposito del ricorso principale.

E pero’ il ricorso per revocazione contro la ordinanza 1.3.2010 n. 4811 non e’ stato proposto, sebbene e’ da ritenere che sarebbe stato possibile farlo: nell’ambito di applicazione dell’art. 375 c.p.c., n. 1) si debbono considerare rientrare, oltre ai casi in cui il ricorso e’ dichiarato inammissibile, anche quelli in cui puo’ essere dichiarato improcedibile e, in forza di Corte cost. 9 luglio 2009 n. 207, contro le ordinanze pronunciate in base all’art. 375 c.p.c., n. 1) e’ ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto in base all’art. 391-bis c.p.c., comma 1.

4. – Non vi e’ stata costituzione in giudizio della parte intimata e la Corte non deve percio’ pronunciarsi sulle spese del processo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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