Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 273 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 07/01/2011), n.273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.N. (C.F. (OMISSIS)), L.F.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, V. DEI

GRACCHI 189, presso l’avvocato LAURENZANO CARMELA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SOMMARIO DOMENICO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di

curatore speciale della minore S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 22, presso l’avvocato

LEONARDO BRASCA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE SETA

BENEDETTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Procuratore Generale Della Repubblica Presso La Corte Di Appello Di

Catanzaro; Tutore provvisorio della minore presso lo stato civile del

comune di Cariati;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 6-5-2008, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, disponeva l’apertura del procedimento volto alla dichiarazione di adottabilita’ di S.A. nata (OMISSIS), confermando il gia’ disposto affido eterofamiliare.

Si costituivano i genitori, S.N. e L.F., opponendosi alla dichiarazione di adottabilita’ della minore.

Dopo lo svolgimento di attivita’ istruttorie, con sentenza in data 25- 11 – 9-12-2008, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro dichiarava lo stato di adottabilita’ della minore.

Con distinti atti, lo S. e la L. proponevano appello avverso tale pronuncia. Veniva disposta la riunione delle procedure.

Con sentenza in data 15-6 – 25-9-2009, la Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione per i Minorenni, rigettava gli appelli.

Ricorrono per cassazione lo S. e la L., sulla base di cinque motivi.

Resiste, con controricorso, il curatore speciale della minore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in quanto i genitori avevano chiesto di essere sentiti in sede d’appello (la L. neppure era stata sentita in primo grado).

Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto in relazione ad esso il ricorso non e’ autosufficiente, gli odierni ricorrenti non indicano quando e con quali modalita’ abbiano chiesto di essere sentiti in sede d’appello (va del resto precisato che questa Corte, con sentenza n. 7959 del 2010 ha statuito che l’istanza di comparizione personale e audizione nel giudizio di appello e’ liberamente valutata dal Giudice).

Quanto al giudizio di primo grado, mentre e’ pacifico che lo S. sia stato sentito, i ricorrenti precisano che la L. non era presente nel giorno fissato per l’udienza per motivi di salute non si chiarisce peraltro a quale infermita’ ci si riferisse e se, dopo l’assenza della L., questa abbia chiesto ulteriormente, durante il giudizio di primo grado, di essere sentita.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 184, art. 10, comma 5 affermando che il primo Giudice non aveva confermato, revocato o modificato, entro 30 giorni, i provvedimenti urgenti assunti. Anche tale motivo va dichiarato inammissibile.

La norma, richiamata dai ricorrenti, presuppone che i provvedimenti provvisori di cui al comma 3, siano assunti, ai sensi del comma 4, dal Giudice monocratico, e non dal tribunale in camera di consiglio.

Anche in tal caso, il ricorso e’ comunque privo di autosufficienza perche’ non chiarisce a quali provvedimenti esso si riferisca, richiamando soltanto il “provvedimento di dichiarazione dello stato di adattabilita’” (ma tale provvedimento viene pronunciato e lo e’ stato nella specie – solo in sede di sentenza definitiva).

Con il terzo motivo, i ricorrenti richiamano la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 6, 8, 14 nonche’ vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza della situazione di abbandono.

Non si ravvisa violazione della L. n. 184, artt. 1 e 8 di cui all’epigrafe del motivo: va precisato che le censure relative, nella trattazione del motivo stesso, non presentano uno sviluppo adeguato.

Quanto alla L. n. 184, art. 1 va precisato che esso introduce una generale enunciazione di principio per cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Non pare evidentemente accettabile un’interpretazione del principio in senso assoluto: il minore dovrebbe essere educato sempre e comunque nella famiglia d’origine (cio’ che contraddirebbe il contenuto stesso della L. n. 184 e i principi costituzionali: l’art. 30 Cost., comma 2 precisa che, anche in caso di incapacita’ dei genitori, devono essere comunque assicurati i compiti di educazione, mantenimento, istruzione dei figli). Il significato dell’enunciazione che apre la L. n. 184, anche alla luce dei commi successivi dell’art. 1 (per cui sono disposti, a favore della famiglia, interventi di sostegno ed aiuto, al fine di prevenire situazioni di abbandono) e’ ben diverso: il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine finche’ cio’ sia possibile ed e’ pertanto necessario individuare gli strumenti di aiuto e di sostegno ad essa, seguendosi del resto le indicazioni dell’art. 31 Cost., perche’ la famiglia possa assolvere ai suoi compiti educativi; ma ove tale programma non ottenga l’effetto sperato, si fara’ luogo all’adozione, sciogliendo ogni legame con la famiglia d’origine.

Quanto alla L. n. 184, art. 8 va osservato che esso, definendo l’abbandono di minore come privazione di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)”, costituisce una norma in bianco, nella quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) e’ pervenuta a risultati sostanzialmente univoci (per tutte, Cass. n. 21817 del 2006).

Soccorre, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali:

l’art. 30 Cost. indica l’obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell’art. 147 c.c. la’ dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacita’, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. E’ necessario da un lato trasmettere al minore, con l’educazione e l’istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare le capacita’ e posizioni proprie di ogni membro della collettivita’: a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non e’ lasciata sola (vi sono altri soggetti istituzionali: ad es. la scuola); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma e’ pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben piu’ ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto.

Va precisato che solo all’interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo psico – fisico del fanciullo. Dunque, ove la situazione familiare fosse tale da compromettere in modo grave e irreversibile tale sviluppo, si dovrebbe far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, ne’ a tutti i minori di quell’eta’ o di quell’ambiente sociale ci si dovra’ peraltro richiamare ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo “vissuto”, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua eta’, il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialita’, le possibilita’ di sviluppo).

L’esigenza e’ dunque sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. L’adozione presuppone una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravita’ ed irreversibilita’ va fatto con riferimento alla posizione del singolo minore).

Quanto agli artt. 6 e 14, il primo attiene ai requisiti degli adottanti, il secondo alla sospensione della procedura: si tratta, all’evidenza, di disposizioni estranee al contenuto della censura.

Per il resto, i ricorrenti, censurando la motivazione introducono talora profili insuscettibili di valutazione in questa sede. Con motivazione adeguata e non illogica, il Giudice a quo richiama “l’ampia ed esaustiva istruttoria”, da cui emergono condizioni di vita inadeguate e impeditive di una sana crescita della bambina: i servizi sociali indicavano la grave trascuratezza e il degrado in cui versava la minore, all’epoca in cui si trovava presso la madre: cio’ anche prescindendo dai gravi episodi di violenza fisica da parte del convivente della madre, che gli odierni ricorrenti negano con forza, ma che comunque hanno condotto all’apertura di un procedimento penale e all’emissione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

E’ appena il caso di precisare che nessun riferimento si rinviene nella sentenza impugnata ad una causa di forza maggiore (che i ricorrenti richiamano), collegata alla permanenza in carcere del convivente della L., che comunque non riguarderebbe la L. stessa; al contrario, il giudice a quo ha chiarito che la situazione di abbandono si era verificata anteriormente alla carcerazione del convivente della madre della minore. Precisa ulteriormente la sentenza impugnata che, anche dopo il trasferimento della bambina presso la famiglia del padre, i servizi accertarono una totale inidoneita’ e carenza dell’ambiente: la minore veniva tenuta presso l’anziana nonna in condizioni di scarsa igiene personale e affetta da varie patologie trascurate, mentre il padre era spesso assente.

Pur presentando alcuni profili di inammissibilita’, il motivo va conclusivamente rigettato, in quanto infondato.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 184, art. 10, comma 1, art. 8, art. 15 con riferimento alla inadeguatezza degli accertamenti effettuati e delle ricerche per reperire parenti entro il quarto grado.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Si tratta di censure apodittiche e generiche: si afferma che i servizi hanno agito in modo pregiudizievole, tendendo alla disgregazione del nucleo familiare, senza alcun riferimento a specifiche azioni od omissioni da parte loro; si aggiunge che non sono stati sentiti i parenti entro il quarto grado, senza neppure individuarli e senza indicare se essi avessero mantenuto “rapporti significativi” con la minore (espressamente richiesti dalla L. n. 184, art. 12: v. al riguardo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte: tra l’altro Cass. n. 4407 del 2006 – n. 16796 del 2009).

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano nullita’ della sentenza per insufficiente o illogica motivazione e per ingiustificata lentezza decisionale.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Non si fa alcun riferimento specifico nella specie, alla insufficienza o illogicita’ della motivazione, mentre l’asserita lentezza decisionale, non costituisce causa di nullita’ della sentenza.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Sussistono giusti motivi, collegati alla natura della causa e alla posizione delle parti, per compensare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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