Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 187 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 09/06/2010, dep. 05/01/2011), n.187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

20/01/2006 R.G.N. 45741/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora V.A.M. ha convenuto in giudizio l’Inps, e, dopo avere premesso di essere stata ammessa al godimento del trattamento di disoccupazione speciale, ma di avere percepito i ratei relativi sempre in ritardo, ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle differenze maturate a titolo di accessori.

La domanda, originariamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, e’ stata accolta parzialmente nella fase di appello dai Tribunale di Napoli, che ha condannato l’Inps a corrispondere all’appellante la somma di Euro 502,30 a titolo di interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sugli interessi dovuti per i ratei tardivamente corrisposti. Il giudice d’appello ha ritenuto che sussistesse agli atti la prova documentale (costituita dai cosiddetti tesserini di pagamento) da cui risultava che la ricorrente aveva percepito l’indennita’ conseguendo i ratei in ritardo rispetto scadenze previste dalla legge.

Avverso questa sentenza, n.91, depositata in cancelleria il 20 gennaio 2006, e notificata il 3 aprile successivo, l’Istituto assicuratore ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, in termine, il 10 gennaio 2007. L’intimata V.A.M. ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 25 gennaio 2007.

L’Istituto assicuratore ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore denunzia la violazione e falsa applicazione del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, artt. 51 e 75, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34 in riferimento all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., nonche’ della L. 8 agosto 1972, n. 464, art. 4. Contesta che la prova del ritardo potesse ritenersi raggiunta attraverso la produzione in giudizio dei tesserini di pagamento, perche’ da questi ultimi si ricavava soltanto la data in cui il creditore si era presentato all’Organo erogatore ed aveva materialmente percepito la quota spettante, ma non il fatto che lo avesse fatto nei giorni stabiliti dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 (il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese) e che l’Organo erogatore stesso non avesse provveduto alla corresponsione senza giustificato motivo. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe dovuto prescindere – come invece aveva fatto – dalla prova della data (non provata, ne’ dedotta, dalla ricorrente) di emissione del decreto ministeriale di proroga del trattamento di disoccupazione oltre la durata ordinaria di 180 giorni, perche’ l’adozione di questo provvedimento costituiva, con la permanenza dello stato di disoccupazione, un requisito necessario del diritto alla prestazione nel corso del periodo di proroga.

2. Il ricorso non e’ fondato.

Le censure proposte., infatti, sono inammissibili perche’ tardive, e comunque generiche.

Innanzi tutto, come sottolinea peraltro anche l’Istituto ricorrente, i tesserini di pagamento riportavano le date in cui la persona assistita si era presentata all’ufficio incaricato dei pagamenti; era possibile percio’ verificare se le date erano quelle previste (appunto il giorno quindici e quello terminale di ogni mese) o se l’interessata si era presentata in ritardo, oppure, in ipotesi, in anticipo.

Percio’ una contestazione sul punto, per addebitare un ritardo all’interessata, avrebbe potuto, e dovuto, essere specifica.

In secondo luogo, l’esistenza di un giustificato motivo del ritardo avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente e provata, dal debitore, vale a dire dall’Istituto assicuratore.

Secondo i principi generali in materia di onere della prova, se “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, invece “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.” (art. 2697 c.c.).

Nel caso di specie, la disoccupata ha prodotto in giudizio i tesserini per dimostrare i ritardi nei pagamenti.

Gravava, invece, sul convenuto l’onere dimostrare di non avere colpa dei ritardi, fornendo appositi elementi di prova. L’Istituto, pero’, non ha neppure allegato di averlo eccepito (e tanto meno di averlo provato), e non ha fornito in proposito nessun elemento concreto.

Allo stesso modo, infine, non risulta, e non viene neppure allegato, che l’Istituto previdenziale abbia contestato in precedenza, nelle fasi di merito, la mancata prova della data di emissione del provvedimento ministeriale di concessione della proroga del trattamento di disoccupazione speciale.

3. Tenuto conto delle circostanze e della complessita’ dei problemi prospettati in causa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA