Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 234 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 05/01/2011), n.234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.F. – rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale in calce al ricorso dall’avv. Di Noi Gabriele, unitamente al

quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Capponi, n.

16, presso il dott. Francesco Milone;

– ricorrente –

contro

S.G. – elettivamente domiciliato in Ceglie Messapica alla

via Petrarca, n. 21-bis, presso l’avv. Vitale Vincenzo;

– intimato –

e

L.E. – residente in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi del 20 maggio 2004, n.

201/1001 r.g. vol. giu.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

novembre 2010 dal Presidente dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da S.M.F. avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u geom. S.G. – emesso dal Presidente della locale sezione specializzata agraria nel proc. civ. n. 401/1996, r.g., tra la S. ed L.E. – determinò in complessive L. 2.500.000 gli onorari e le spese per l’attività prestata dal consulente e ne pose il pagamento a carico solidale delle parti.

Osservò il Tribunale che, pur avendo la sezione specializzata agraria dichiarato il 10 marzo 2004 la nullità della c.t.u., perchè il consulente era pervenuto “a determinate conclusioni in base all’esame di una documentazione acquisita non nel contraddittorio delle parti”, la dichiarazione di nullità della consulenza “non travalica le attività, in concreto, svolte dal consulente, che devono, pertanto, ugualmente, essere compensate”, anche se operando, “per fini di equità sostanziale, una decurtazione delle competenze liquidate nel decreto impugnato”. La S. è ricorsa con un motivo per la cassazione dell’ordinanza e gli intimati S. e L. non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, denunciando con l’unico motivo la violazione della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 2 e dell’art. 64 c.p.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta che il Tribunale abbia liquidato al consulente tecnico un compenso per l’attività svolta, nonostante la declaratoria di nullità della sua consulenza e la nomina da parte della sezione specializzata agraria di un nuovo consulente tecnico per rispondere agli stessi quesiti a lui in precedenza formulati. Il motivo è in parte inammissibile e, in altra, fondato.

E’ inammissibile laddove lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, salvo nella parte in cui, evidenziando la mera apparenza della motivazione si risolve nella denuncia l’inosservanza dell’art. 132 c.p.c., n. 4, giacchè, essendo il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 6 (abrogato a decorrere dal 1 luglio 2002 dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) regolato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 l’ordinanza che lo concludeva era impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e, anteriormente alla novella del 2 febbraio 2006, n. 40, non poteva quindi essere censurata per vizi di motivazione.

E’ fondato, invece, nella parte in cui denuncia la violazione di legge. Finalità della consulenza tecnica d’ufficio è quella di fornire al giudice del merito della controversia un sussidio nella valutazione degli elementi acquisiti al processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche ed in relazione ad essa, potendo il giudice dissentire dalle valutazioni compiute e dalle soluzioni raggiunte dal consulente e disporre eventualmente anche la rinnovazione delle indagini, la prestazione dell’ausiliare si qualifica come di mezzi e non di risultato.

La retribuzione di essa spetta, quindi, al consulente tecnico in ragione della sola collaborazione prestata al giudice indipendentemente dalla concreta influenza ed incidenza dell’attività svolta sul contenuto della pronuncia emessa all’esito del giudizio e l’apprezzamento della completezza e del pregio della prestazione da lui fornita opera unicamente sulla determinazione degli onorari (cfr. ratione temporis: L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, comma 2; vedi ora D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 51).

Essendo, tuttavia, il compenso dovuto “per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria” (cfr.: L. n. 319 del 1980, art. 1 cit.), deve escludersi il diritto ad esso del consulente tecnico in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo, sia perchè non conferente all’incarico a lui conferito (cfr. da ultimo: cass. civ., sez. 2^, sent. 31 marzo 2006, n. 7632) e sia in quanto svolta con l’inosservanza di norme sanzionata da nullità.

Nel primo caso, infatti, la prestazione del consulente tecnico non trova il suo fondamento in una disposizione dell’autorità giudiziaria, nel secondo, invece, non possono qualificarsi eseguite delle operazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti giovarsi nel processo.

Il Tribunale, avendo affermato che la consulenza tecnica era stata dichiarata nulla dal giudice che l’aveva disposta per violazione del principio del contraddittorio, non poteva riconoscere, quindi, nessun compenso al consulente tecnico, giacchè la rilevata nullità escludeva l’avvenuta esecuzione delle operazioni di cui questo era stato incaricato e l’assunto che l’invalidità “non travalica le attività, in concreto, svolte dal consulente tecnico” è privo di significato ai fini del riconoscimento di un corrispettivo in assenza della specificazione di singoli atti validamente compiuti, che fossero suscettibili di autonoma utilizzazione processuale nonostante la disposta rinnovazione della consulenza da parte di altro ausiliare.

Nel resto resta assorbito l’esame del motivo ed alla sua parziale fondatezza segue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa ne merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto del Presidente della sezione specializzata agraria che ha liquidato il compenso al consulente tecnico d’ufficio.

Per la novità della questione vanno compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da S.M. F. avverso il decreto con il quale il Presidente della sezione specializzata agraria del Tribunale di Brindisi ha liquidato a S.G. il compenso per la consulenza tecnica a lui affidata nel proc. n. 401/1996.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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