Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 178 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 04/01/2011), n.178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.V.M., rappresentata e difesa, giusta delega a margine

del controricorso, dagli Avv.ti GRIMALDI Paolo, ed Angelo Cardiello

del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata in Roma presso la

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 05, in data

09.06.2006, depositata il 03.07.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25190/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 149/05/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 05, il 09.06.2006 e DEPOSITATA il 03 luglio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’ avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni, relativo all’imposta di registro, censura l’impugnata decisione, deducendo la violazione del n. 21, parte 2^, della Tariffa all. A al D.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 1, nota 2 bis, Tariffa 1, all. al D.P.R. n. 131 del 1986.

3 – La contribuente intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile ed infondata.

4 – La questione posta dal ricorso sembra doversi definire in base al principio secondo cui le agevolazioni tributarie, in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, previste dal D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 141, art. 12 e dal D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, art. 8 (convertito in L. n. 891 del 1980), per gli atti di assegnazione di case di abitazione ai soci di cooperative edilizie, sono soggette, fra l’altro, alla condizione che il socio assegnatario non venda l’immobile per un periodo di cinque anni, decorrente dall’assegnazione. Ai fini del calcolo del predetto periodo quinquennale, il termine assegnazione non va inteso nel senso di immissione in possesso, bensì in quello di attribuzione patrimoniale, implicante il trasferimento della proprietà, con la conseguenza che il quinquennio decorre dall’atto pubblico di acquisto del bene (Cass. n. 7684/2002).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR della Campania, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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