Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 183 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 04/01/2011), n.183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22885/2009 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA IL FRANTOIO (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato ILARIA SCATENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI Claudio

(dell’Associazione Professionale DEFILIPPI & ASSOCIATI),

giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MUZIO AUTO SAS (OMISSIS) in persona del socio accomandatario e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato VECCHI MARIA

CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato VERNAZZA Andrea, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.E. nella sua qualità di titolare dell’omonima

ditta;

– intimato –

avverso la sentenza n. 646/2009 del TRIBUNALE di LA SPEZIA del

5.6.09, depositata l’8/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Fabrizio Cipollaro (per delega

avv. Claudio Defilippi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di La Spezia il 9 giugno 2009, decidendo in grado di appello, rigettava il gravame proposto da D.F.S., titolare dell’az. Agr. Il Frantoio, per la riforma della sentenza resa dal locale giudice di pace, con la quale era stata respinta la domanda proposta contro Muzio Auto sas e M.E., titolare dell’omonima officina.

Il tribunale rilevava che l’attrice aveva chiesto al venditore Mu. il risarcimento dei danni conseguenti all’acquisto di un autocarro – rivelatosi difettoso e viziato – e al meccanico il danno da fermo tecnico, per la mancata riparazione del malfunzionamento, poi risolto da altra officina verso un corrispettivo di 1264,46 Euro.

Osservava che l’acquirente non aveva dato prova della tempestività della denuncia dei vizi nè della durata del fermo del veicolo presso la prima officina; che tardivamente, solo in sede di note conclusive di appello, parte appellante aveva dedotto la non necessità della denuncia, per avvenuto riconoscimento dei vizi da parte del venditore. L’azienda agricola Il Frantoio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16/21 ottobre 2009, al quale ha resistito con controricorso la sola Muzio Auto sas.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, rilevando la manifesta infondatezza del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Anche nello scritto finale parte ricorrente insiste nel dolersi, lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della mancata ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado.

Come ha già rilevato la relazione ex art. 380 bis c.p.c., quanto alla posizione Mu. le prove testimoniali dedotte dal ricorrente non erano idonee a dimostrare ciò che era indispensabile per l’accoglimento della domanda, cioè la tempestiva denuncia dei vizi entro il termine di cui all’art. 1495 c.c.. Su tale necessità la sentenza d’appello non solo ha ribadito quanto ritenuto dal giudice di pace, cioè che l’articolato proposto non raggiungeva questo obbiettivo, ma ha anche rilevato che tardivamente era stato dedotto il riconoscimento dei vizi, che avrebbe escluso la necessità della prova sulla tempestiva denuncia.

Questo capo della decisione non è stato impugnato, ditalchè parte ricorrente, non avendo insistito sul riconoscimento dei vizi, restava obbligata a dimostrare in questa sede, con opportuna critica alla sentenza impugnata, che i capi di prova orale richiesti erano idonei a dimostrare il rispetto dei termini di denuncia di cui all’art. 1495 c.c..

La censura svolta è però manifestamente infondata.

I capi di prova riportati in ricorso tendevano infatti a documentare:

il tempo della scoperta dei problemi di funzionamento; l’inutilità della sostituzione della testata del motore; il fine lucrativo dell’acquisto dell’automezzo; l’importanza della indisponibilità di esso; il mancato successo dei tentativi di riparazione del M.; la richiesta di intervento di altro meccanico; i difetti emersi nel giugno 2005 e la mancata riparazione di tali anomalie da parte del M.; la presenza di due persone in occasione del manifestarsi di un malfunzionamento del corpo motore.

Nessuno degli undici capitoli di prova era pertanto idoneo a dar prova della tempestiva denuncia dei vizi al venditore, nè della durata dell’errato intervento del meccanico M.. Invano il ricorso deduce che un “qualche periodo di tempo” era apprezzabile per la risoluzione di problemi tecnici complessi e invoca a riprova il costo sostenuto presso la seconda officina. Su quest’ultimo punto, giova rilevare che proprio il mancato esito del primo intervento può far ritenere che esso fu superficiale e quindi breve, ditalchè non è stata illogica, nè insufficiente, la sentenza d’appello, nel pretendere che l’attrice desse una dimostrazione puntuale del fatto posto a base della pretesa risarcitoria.

Va aggiunto che il rilievo relativo all’impossibilità di ricorrere al criterio equitativo, in mancanza di assolvimento dell’onere di una prova agevolmente esperibile, costituisce osservazione ineccepibile del giudicante (cfr. Cass 10607/10) e che peraltro tale profilo non è stato indicato quale fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c., poichè la relativa indicazione verteva soltanto sulla mancata ammissione della prova e sulla conseguente impossibilità di fornire la prova richiesta, doglianza risultata priva di pregio.

Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione alla parte controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 700,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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