Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33607 del 28/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 28/12/2018), n.33607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4351-2013 proposto da:
EUROIMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALGARDENA
3, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO DE SANCTIS, rappresentato
e difeso dall’avvocato FABIO PACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 266/2011 della COMM. TRIB. REG. della
Basilicata, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/10/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Euroimmobiliare s.r.l. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Potenza la cartella di pagamento notificatale il 10.10.2006, con cui le si era ingiunto il pagamento di Euro 120.659,51 a titolo di IVA, IRAP e IRPEG per l’anno 2003, assumendone l’illegittimità in quanto non preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza del 30.4.2007, ma la C.T.R. di Potenza accolse l’impugnazione proposta dall’Ufficio con decisione del 28.12.2010, conseguentemente rigettando il ricorso della società.
Avverso detta decisione, la stessa società propose ricorso per revocazione, tuttavia respinto dalla C.T.R. di Potenza con sentenza del 19.12.2011.
Euroimmobiliare s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in data 22.8.2018, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – In data 22.9.2018 (e quindi, in epoca successiva al deposito delle conclusioni del P.G.), la società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha allegato la rinuncia agli atti del giudizio notificata all’Avvocatura dello Stato, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016 e ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione del processo.
1.2 – Detta rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte (nella specie, mediante notifica a mezzo p.e.c.), pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971/2015; Cass., Sez. Un., n. 7378/2013; Cass. n. 9857/2011).
1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391 c.p.c., comma 2, secondo il quale “il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” va opportunamente coordinato con la previsione del detto D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, che, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli “assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”. In ipotesi non trova, infatti, applicazione dell’art. 391 c.p.c., comma 4 (“La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”), sebbene l’Agenzia delle Entrate o l’Avvocatura dello Stato non abbiano espressamente accettato la rinuncia a ricorso della ricorrente; la condanna di questa alle spese si porrebbe in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede a contribuente, ai fini dell’operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.
Si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, si pone come un’eccezione alla regola prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese tra le parti (così, Cass. n. 10198/2018).
2.1 – In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 3 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018