Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21876 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24088/2018 proposto da:

J.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino n. 7,

presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1598/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 16 settembre 2016, respingeva la domanda presentata da J.I. perchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale o alla protezione umanitaria negatogli dalla competente commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, rilevava che questi – nel raccontare di essersi allontanato dal Gambia a causa di dissapori con i propri familiari di religione cristiana, che avevano minacciato di denunziarlo per la sua decisione di convertirsi all’Islam – aveva allegato motivi personali e familiari non riconducibili alle condizioni normative previste per il riconoscimento dello status di rifugiato, senza fornire alcun serio elemento riguardo alla propria effettiva esposizione a rischio;

la corte distrettuale, dopo aver escluso la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, in ragione della non credibilità del racconto dell’appellante e della riferibilità di violenze e maltrattamenti in ambiente carcerario a ragioni politiche o ideologiche, constatava che le circostanze addotte a suffragio della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria erano disancorate da qualsiasi specifica situazione di vulnerabilità e di conseguenza, con sentenza pubblicata in data 12 marzo 2018, rigettava l’appello;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso J.I. prospettando quattro motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa; considerato che:

4.1 il primo motivo di doglianza denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7 e 8, concernenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale con riferimento al timore di persecuzione e agli agenti di persecuzione: la corte distrettuale, negando rilievo al fondato timore di persecuzione da parte di agenti terzi a dispetto del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), avrebbe erroneamente omesso di valutare se il timore espresso dal richiedente asilo fosse verosimile alla luce della situazione esistente nel paese di provenienza e delle condizioni del contesto sociale di appartenenza, verificando in particolare se l’organizzazione statuale non potesse o non volesse fornire adeguata protezione alla persecuzione proveniente da agenti privati o gruppi sociali;

4.2 il motivo è inammissibile;

è senza dubbio vero che il timore di persecuzione (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica) che giustifica il riconoscimento del diritto al rifugio ben può derivare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono fornire protezione contro la persecuzione temuta;

la corte distrettuale tuttavia non ha disatteso tale dato normativo, ma ha osservato – in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. 14157/2016) – che il richiamo allo stesso non era sufficiente ad emendare l’allegazione vuoi di motivi personali e familiari non riconducibili agli elementi integrativi della protezione richiesta, che richiedeva invece l’allegazione di atti persecutori specificamente diretti nei confronti del migrante e rapportabili ai motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, vuoi di violazioni di diritti umani connesse ad una condizione di grave instabilità politica e sociale, in assenza però dell’indicazione di elementi riguardanti un’esposizione a rischio effettiva e personale;

a fronte della constatazione della mancata allegazione di elementi integranti il riconoscimento dello status di rifugiato il motivo in esame non si confronta nè contesta la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata e risulta pertanto inammissibile;

5.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riguardo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b) e lett. c), in ragione del mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria a cui il giudice era tenuto con riferimento alle discriminazioni per motivi religiosi avvenute in Gambia: la corte distrettuale, pur avendo preso atto che l’appellante aveva rappresentato il timore di una condanna per motivi religiosi, non aveva esercitato i suoi poteri ufficiosi accertando la specifica situazione esistente in Gambia con riferimento alla discriminazione religiosa e all’attuale situazione carceraria e giudiziaria; il giudice di merito avrebbe dovuto inoltre controllare l’attendibilità del racconto applicando i criteri di tipo presuntivo favorevoli al richiedente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

5.2 il terzo motivo assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), con riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di arresto o detenzione: la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di accertare il rischio per il migrante di essere imprigionato in caso di rimpatrio e subire così un trattamento inumano e degradante, tenuto conto della situazione carceraria esistente in Gambia, e di valutare poi, sulla base di questi accertamenti, la possibilità di concedere la protezione sussidiaria richiesta;

5.3 I motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi volti a contestare il corretto assolvimento degli obblighi di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito – sono in parte inammissibili, in parte infondati;

5.3.1 la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è vincolata ai criteri ivi indicati e deve essere compiuta in modo unitario, tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma (Cass. 8282/2013);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’interno del provvedimento impugnato, ha ritenuto che il richiedente avesse fornito – rispetto al criterio previsto dalla lett. c) – una versione dei fatti non coerente con le informazioni generali disponibili sul paese di provenienza; in particolare la corte territoriale, dopo aver constatato che il richiedente asilo aveva addotto l’esistenza di un danno grave non con riferimento alla situazione generale del proprio paese di origine, ma solo rispetto al rischio che i familiari lo denunciassero per la sua adesione alla fede islamica, ha ritenuto che una simile affermazione fosse poco credibile, tenuto conto della larghissima diffusione della fede musulmana in Gambia e della conseguente impossibilità di ritenere che la professione di un simile credo religioso potesse essere fonte di trattamenti inumani o degradanti;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che questo apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre si deve escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito;

per contro il giudizio circa la credibilità del ricorrente non può essere censurato sub specie di violazione di legge, poichè il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

5.3.2 la constatazione dell’inverosimiglianza del racconto esimeva poi il giudice di merito dal compiere un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione carceraria di carattere pregiudizievole prospettata dal ricorrente;

il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è infatti circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine, e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente; qualora invece le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

e peraltro la corte territoriale, pur ritenendo il racconto del migrante non credibile, ha comunque indagato anche tale aspetto, verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione, che le situazioni di violenza nelle carceri del Gambia si riferivano essenzialmente a ragioni politiche e ideologiche e non religiose;

6.1 il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I., comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria: la corte territoriale avrebbe disatteso la relativa richiesta senza apprezzare le ragioni estrema vulnerabilità del ricorrente, fuggito dal suo paese quando era ancora minorenne, transitato in Libia e pienamente integratosi in Italia, omettendo di valutare la documentazione lavorativa e di verificare, secondo canoni comparativi, se il rimpatrio avrebbe potuto determinare la privazione dell’esercizio di diritti umani;

6.2 il motivo è inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

la valutazione asseritamente omessa presupponeva l’allegazione della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale in Italia; allegazione che competeva al richiedente asilo, in quanto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

nel caso di specie il giudice del merito, nel rilevare che il ricorrente aveva formulato la richiesta in termini generici senza addurre circostanze ricollegabili a gravi e seri motivi di carattere umanitario, non ha fatto alcun cenno alla condizione di integrazione e a un percorso di integrazione sociale e lavorativo;

il ricorrente, nel criticare questo approdo, lamenta la mancata valutazione della documentazione lavorativa prodotta ma non indica, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale specifico atto del giudizio di merito abbia dedotto la situazione di integrazione asseritamente trascurata nè quando abbia prodotto i documenti a conforto dei propri assunti, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tali asserzioni prima di esaminare il merito della questione;

il motivo di ricorso è dunque inammissibile perchè prospetta una questione, implicante un accertamento in fatto, che risulta nuova, non essendo mai stata prospettata al giudice di merito;

in mancanza di alcuna allegazione idonea a fondare il giudizio di comparazione di cui si lamenta l’omessa esecuzione (in particolare rispetto a un’avvenuta integrazione sociale in Italia), il Tribunale non era affatto chiamato a compiere alcuna valutazione nel senso voluto dall’odierno ricorrente, in applicazione del principio dispositivo;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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