Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21821 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4213-2017 proposto da:

UMBRA ACQUE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO CALVIERI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1327/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1327/2016, depositata il 14 luglio 2016, la CTR di Firenze ha rigettato l’appello proposto da Umbra Acque S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, pronunciando sul ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso avviso di pagamento di contributi relativi agli anni dal 2009 al 2011, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito;

– a fondamento del decisum ha ritenuto la CTR che:

– venivano in rilievo contributi (cd. beneficio di scolo) dovuti dal gestore di servizio idrico integrato per l’utilizzazione di canali consortili per lo scarico di acque reflue;

– così come rilevato dalla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, detti contributi non avevano natura tributaria in quanto trovavano fondamento in una convenzione e, così, costituivano corrispettivo di una prestazione commerciale;

– Umbra Acque S.p.a. ricorre per cassazione articolando tre motivi;

– con un primo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, assumendo, in sintesi, la ricorrente che, – anche alla stregua degli arresti di legittimità, – nella fattispecie difettava la previa intesa (tra Autorità d’ambito territoriale e Consorzio) qual presupposta dalla legislazione regionale (L.R. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, art. 21, comma 3) ai fini della determinazione dei contributi in contestazione; difetto, questo, cui si correlava l’iniziativa unilateralmente assunta dal Consorzio nella determinazione dei contributi stessi e, con ciò, il fondamento della giurisdizione del giudice tributario;

– con un secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla L.R. Umbria n. 30 del 2004, art. 21, comma 3, cit., al R.D. n. 215 del 1933, art. 11, ed al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, deducendo che, dal cennato difetto di una previa intesa, conseguivano implicazioni (oltrechè sulla giurisdizione) sulla debenza contributiva, costituendo l’intesa presupposto necessario (ed imprescindibile) “nel procedimento di accertamento e determinazione del beneficio di scolo”;

– col terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viene denunciata carenza assoluta di motivazione della decisione e/o insufficienza, violazione dello ius constitutionis, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L.R. Umbria n. 30 del 2004, cit., art. 20, comma 6, assumendosi, più specificamente, il difetto di motivazione dell’atto impugnato, e l’indeterminatezza del conseguente beneficio di scolo, in ragione del mero richiamo del piano di classifica (in quanto tale inidoneo a giustificarne l’imposizione);

– il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la notificazione del ricorso è stata, nella fattispecie, eseguita a mezzo del servizio postale (L. n. 890 del 1982) e la ricorrente non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata;

– secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, l’omessa produzione di detto avviso di ricevimento, – che rileva in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, – in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass. Sez. U., 14/01/2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28/03/2019, n. 8641; Cass., 12/07/2018, n. 18361; Cass., 01/10/2015, n. 19623; Cass., 28/04/2011 n. 9453; Cass. Sez. U., 12/05/2010, n. 11429);

– nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Consorzio svolto attività difensiva;

– in ragione della rilevata inammissibilità, ricorrono, per converso, i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17).

P.Q.M.

La Corte, dichìara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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