Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33146 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28107-2017 proposto da:

M.A.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. CHIESA

55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SCETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI TORRESE;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 25180/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 9167 del 2017 (pubblicato il 14 novembre 2017), ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.A.A.S., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno Commissione territoriale di Salerno che aveva respinto le sue richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, disattesa l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), perchè era completa la documentazione a corredo della domanda e mancava ogni ulteriore utile elemento ai fini della decisione, nel merito ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario.

Secondo il Tribunale, sulla base del racconto del richiedente asilo, difettavano i requisiti per accogliere le sue richieste.

Il Tribunale assume come non credibile la narrazione circa la sua permanenza nel campo di Geneva “atteso che tali abitanti sono di etnia e provenienza ucraina (..) e sono denominati biharis cioè provenienti da Bihar”.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, che non lamentano la mancata fissazione dell’udienza, ma assumono come travisata la sua narrazione e i documenti portati a suo supporto.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive.

Il ricorso è manifestamente fondato, poichè la motivazione è del tutto carente in ordine al fatto, decisivo, costituito dalle allegazioni del richiedente asilo il quale ha affermato di essere stato accampato proprio con persone di etnia biharis ed al riguardo ha allegato un documento, non considerato nella motivazione del Tribunale, che attesterebbe (secondo la prospettazione del ricorrente) proprio la sua condizione di appartenenza al gruppo in questione, con tutte le ricadute conseguenti.

Per quanto emendabile la motivazione laddove afferma, per un refuso, la composizione “ucraina” del campo, resta il fatto non emendabile del mancato esame del richiamato documento (secondo mezzo di cassazione) ed il conseguente suo mancato apprezzamento giudiziale.

Di conseguenza, in accoglimento del detto secondo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata – anche per le spese di questa fase – al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Cort, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA