Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33186 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8285 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

C.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Sergio Sparti (C.F.: (OMISSIS));

– Ricorrente –

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– Intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 8/2017,

pubblicata in data 4 gennaio 2017 (e che si assume notificata in

data 17 gennaio 2017);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

Fatti di causa

C.M. ha proposto opposizione avverso un atto di preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal locale agente della riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A., fondato su tre cartelle di pagamento insolute.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Palermo.

Il Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.fr

Ricorre il C., sulla base di sette motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

Ragioni della decisione

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso dichiara essergli stata notificata in data 17 gennaio 2017 a mezzo P.E.C.) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta una copia conforme del provvedimento in questione, priva però di copia della relazione di notificazione, che si deduce essere avvenuta a mezzo P.E.C., con l’attestazione di conformità all’originale ricevuto in via telematica dal destinatario della notificazione in oggetto, sottoscritta dal legale stesso, come è necessario, ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53, art. 9, in caso di notificazione effettuata a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”; cfr. anche, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 20 giugno 2017, non massimata; successivamente, sempre nel medesimo senso: Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 2017 Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 2017; il suddetto costante orientamento è stato confermato dalla pronuncia del collegio dei coordinatori della Sesta Sezione Civile – cd. “Sezioni Unite di Sesta”: Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01).

E’ appena il caso di osservare in proposito che la copia della relazione di notificazione della sentenza non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente (che anzi non si è neanche costituita), e che il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01).

Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369, c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA