Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33041 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19129-2017 proposto da:

LASERTEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO ANTONIO

COLUCCIA;

– ricorrente –

contro

CAMERA COMMERCIO DI LECCE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 390/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

30 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20 settembre 2018 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 390 del 2017, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Lasertec srl e da Marra Massimo avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2011 del 1608, irrogata dalla Camera di Commercio di Lecce, per aver depositato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 in violazione dei termini di cui agli artt. 2435 e 2630 c.c..

Il Tribunale rilevava in particolare che il termine a partire dal quale decorreva la prescrizione quinquennale doveva computarsi dal momento della “regolarizzazione” della posizione della ricorrente, mediante deposito dei bilanci, così riconoscendo la tempestività dell’ordinanza ingiunzione notificata.

2. Avverso tale sentenza ricorre, con due motivi, la Lasertec srl, mentre la Camera di Commercio di Lecce non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, per omessa declaratoria del termine di prescrizione quinquennale.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 200 del 2003 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte ritenuto sanzionabile il deposito del bilancio in data 29 ottobre 2003.

Il primo motivo è fondato.

Risulta dagli atti che il bilancio della odierna ricorrente è stato depositato il 29 ottobre 2003, mentre il verbale di accertamento dell’infrazione amministrativa è stato notificato il 19-20 dicembre 2008.

Orbene, la violazione in esame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2435 e 2630 c.c., sanziona l’omesso deposito del bilancio entro 30 gg. dalla sua approvazione.

La condotta omissiva sanzionata si perfeziona, dunque, con il mancato deposito del bilancio di esercizio nel termine stabilito dall’art. 2435 c.c. (30 gg. dalla sua approvazione) e, pur configurandosi l’illecito in esame come “permanente”, deve ritenersi che con il deposito, in ritardo, del bilancio, cessi la permanenza dell’illecito; è da tale data, dunque, che inizia a decorrere il termine di prescrizione e non anche da quella, successiva, della (eventuale e non meglio precisata) “regolarizzazione”, come ha invece affermato la pronuncia impugnata.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte d’ appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA