Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32970 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10462-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
STMICROELECTRONICS SRL, STMICROELECTRONICS NV, MICRON SEMICONDUCTOR
ITALIA SRL;
– intimati –
Nonchè da:
STMICROELECTRONICS NV, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato SANTE RICCI;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, STMICROELECTRONICS SRL, MICRON SEMICONDUCTOR
ITALIA SRL;
– intimati –
Nonchè da:
STMICROELECTRONICS SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato SANTE RICCI;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, STMICROELECTRONICS NV, MICRON SEMICONDUCTOR
ITALIA SRL;
– intimati –
Nonchè da:
MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato SANTE RICCI;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, STMICROELECTRONICS SRL, STMICROELECTRONICS NV;
– intimati –
avverso la sentenza n. 124/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2018 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
in data 30.11.2010 la società STMICROELECTRONICS s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Milano avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) notificato in data 26.10.2010 con il quale era stata recuperata a tassazione la maggiore imposta di registro di Euro 2.820.003,00 calcolata in via proporzionale e non fissa come invece aveva fatto il contribuente. Analogo ricorso veniva proposto dalle società STMicroeletronics N.V. con sede in Olanda e STMicroelectronics M6.
La maggiore imposta derivava dalla registrazione effettuata nell’anno 2007 di operazioni societarie intervenute tra la società STM s.r.l.,la STMICROELECTRONICS M6 s.r.l. e la STMICROELECTRONICS N.V. a fronte delle quali l’Amministrazione finanziaria, considerati il contenuto degli atti nonchè la loro scansione temporale ravvicinata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (che consente di applicare l’imposta di registro secondo l’intrinseca natura degli atti presentati alla registrazione), aveva riqualificato il conferimento del ramo di azienda e la successiva cessione della relativa partecipazione come cessione di ramo d’azienda, ritenendo quindi che le operazioni realizzate avessero l’unica finalità di evitare l’applicazione delle imposte di registro nella più onerosa misura proporzionale.
Con sentenza n. 88/44/11 la CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti non ritenendo applicabile l’art. 20 TUIR non vertendosi in un’ipotesi di simulazione bensì di negoziazione indiretta e non potendosi ravvisare un abuso del diritto avendo le ricorrenti spiegato le esigenze organizzative e finanziarie dell’operazione.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, la CTR della Lombardia, rigettava il gravame non ravvisando nel caso di specie un’ipotesi di abuso del diritto.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resistevano con controricorso la Micron Semiconductor Italia s.r.l., la Stmicroelectronics NV. e la Stmicroelectronics s.r.l. proponendo altresì ricorso incidentale subordinato all’accoglimento del ricorso principale articolato in tre motivi.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato (secondo la versione applicabile al presente giudizio, ovvero quella che recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012), “Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e dei principi generali in materia di elusione e abuso del diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente deduce che la sentenza impugnata non avrebbe valutato fatti decisivi per il giudizio quali il mancato pagamento del prezzo e la possibilità per le contribuenti di conseguire il risultato perseguito anche attraverso la cessione dell’azienda in tal modo violando i principi che disciplinano la materia avendo escluso l’elusione in assenza di valide ragioni economiche a sostegno delle operazioni compiute.
Il motivo è inammissibile.
La censura, formulata come violazione o falsa applicazione di norma di legge in relazione all’art. 53 Cost. e al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione ai principi generali in materia di elusione e abuso del diritto in virtù dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, si sostanzia in un nuovo esame di fatti che sono stati ampiamente valutati dal giudice d’appello, ovvero sulla sussistenza di valide ragioni economiche e giuridiche tali da giustificare le operazioni societarie poste in essere, così traducendosi nella richiesta di un sindacato sul merito precluso in sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso principale, non va quindi esaminato il ricorso incidentale.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 12.500,00.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018