Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32903 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 19/12/2018), n.32903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25547-2016 proposto da:

D.F.E., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati

in Roma Via Giuseppe Ferrari 4, presso lo studio dell’avvocato

Coronas Salvatore che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Coronas Umberto;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis:

– controricorrente –

avverso il decreto 1660/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Cons. Ubaldo BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorsi L. n. 89 del 2001, depositati tra il 26.7.2011 e il 14.6.2013, successivamente riuniti, i ricorrenti elencati in epigrafe riassumevano avanti alla Corte d’Appello di Perugia i giudizi promossi, ai sensi della L. n. 89 del 2001, davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva dichiarato la competenza della Corte d’Appello di Perugia. I ricorrenti, tutti militari agivano per ottenere l’equa riparazione del danno subito a causa dell’irragionevole durata del giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR del Lazio, proposto con ricorso depositato nel dicembre 1995 e definito con sentenza depositata nel gennaio 2008.

Con decreto n. 1660/2016, depositato il 13.7.2016, la Corte d’Appello di Perugia rigettava i ricorsi, ritenendo che la pendenza del giudizio presupposto non avesse cagionato danno indennizzabile ai ricorrenti, in quanto la questione sollevata dai medesimi nel giudizio amministrativo (computabilità del compenso per le due ore settimanali di straordinario obbligatorio nelle tredicesime e nella base del calcolo dell’indennità di buonuscita) era stata già da tempo risolta in senso negativo a partire da una sentenza del Consiglio di Stato risalente al gennaio 1999. Sicchè, il pregiudizio astrattamente indennizzabile era solo quello che andava dal dicembre 1998 (fine del triennio di ragionevole durata) al gennaio 1999, ma trattandosi di un mese circa, la Corte di merito riteneva che fosse un periodo di tempo troppo breve per aver potuto cagionare un patema d’animo di entità apprezzabile e dunque suscettibile di indennizzo.

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione i ricorrenti tutti elencati in epigrafe, sulla base di tre motivi; resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 6 della CEDU, dei consolidati principi enunciati dalla Corte EDU e dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, nella parte in cui – sulla base di pretese circostanze in alcun modo verificate e che comunque non potevano considerarsi idonee ad affermare la consapevolezza dei ricorrenti sin dal 1999 dell’esito negativo del giudizio presupposto e quindi l’abuso del processo (non accertato ed anzi espressamente escluso) – la Corte di merito ha affermato l’assenza in capo agli istanti del danno non patrimoniale, sì da determinare la reiezione dei ricorso ex lege n. 89 del 2001.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti dèticono l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, richiamando la sentenza del Tar Lazio, la quale dava atto di un orientamento giurisprudenziale contrario alla domanda formulata dai medesimi (Cons. Stato n. 3812 del 2007; Cons. Stato n. 1110 del 2006; Cons. Stato n. 6671 del 2003) e concludeva per l’esclusione della fondatezza. Pertanto, quanto meno fino al 2007 il Consiglio di Stato si era pronunciato sulla questione, a distanza di ben 8 anni dalla sentenza del 1999, che invece, secondo l’impugnato decreto, costituirebbe giurisprudenza negativa e avrebbe determinato già dal 1999 l’infondatezza della pretesa e l’insussistenza del paterna d’animo indennizzabile.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, poichè la decisione resa dalla Corte di merito risulta immotivata o solo apparentemente motivata, atteso che la medesima ha ritenuto che dal gennaio 1999 fosse venuta meno ogni incertezza sull’esito della controversia e, quindi, aveva apoditticamente concluso per l’insussistenza di alcun patema d’animo derivante dalla pendenza del giudizio.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – E’ principio consolidato che il diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio; dovendo, di tali situazioni, dare prova l’Amministrazione, non essendo sufficiente la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis, Cass. n. 18142 del 2016; Cass. n. 18141 del 2016; Cass. n. 17054 del 2016). Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti affermato che il Giudice, un volta accertata l’entità della violazione relativa alla ragionevole durata del processo secondo le norme di cui alla L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, ove non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito (Cass. sez. un. n. 1338 del 2004).

In particolare, la situazione di abuso del processo non può consistere in sè: a) nella deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. n. 827 del 2013; Cass. n. 3959 del 2013; Cass. n. 4588 del 2013); b) nella mera infondatezza delle tesi su cui si basa la domanda giudiziale (Cass. n. 856 del 2013; Cass. n. 9505 del 2013; Cass. n. 9506 del 2013; Cass. n. 9507 del 2013); c) nell’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria (Cass. n. 35 del 2012; Cass. n. 657 del 2013; Cass. n. 6162 del 2013; Cass. n. 6358 del 2013; Cass. n. 10670 del 2013). Pertanto, la sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo non può essere disconosciuta alla parte, per il sol fatto che la sua pretesa sia respinta.

Viceversa, nella specie, nonostante l’assenza di prova da parte dell’Amministrazione, la Corte di merito ha respinto il ricorso per equo indennizzo, dando rilievo in sè risolutivo all’esito negativo del giudizio presupposto, senza accertare l’esistenza o meno di una situazione di abuso del processo, assumendo del tutto apoditticamente, che la pendenza del giudizio presupposto non avesse cagionato danni indennizzabili “perchè l’esito del giudizio fu ben presto segnato (…) a partire da una sentenza del Consiglio di Stato risalente al gennaio 1999”.

Va, peraltro, rilevato che – in identica fattispecie, proposta ex lege Pinto con ricorso del 27.4.2012, riguardo altro giudizio di riconoscimento del diritto al computo del compenso per le ore settimanali obbligatorie aggiuntive di servizio nella tredicesima mensilità percepita a far data dal 1990, nonchè nella base contributiva dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze dovute questa Corte ha rilevato come anche dal decreto allora impugnato emergeva che la Corte d’appello di Perugia avesse desunto la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa azionata, facendo riferimento all’orientamento giurisprudenziale maturato fin dal 1999, mentre la sentenza del Tar nel giudizio presupposto faceva riferimento a decisioni del Consiglio di Stato del 2005, per cui la domanda non poteva certamente essere ritenuta manifestamente infondata al momento della sua proposizione, dovendosi dubitare, sulla base dei soli elementi desumibili dalla sentenza emessa nel giudizio presupposto, della consapevolezza dell’infondatezza in capo ai ricorrenti, potendosi al più porre il problema (estraneo anche alla presente ratio decidendi) della sopravvenuta consapevolezza dell’infondatezza (Cass. n. 15091 del 2016).

La Corte territoriale ha quindi erroneamente deciso, affermando la consapevolezza dei ricorrenti sin dal 1999 dell’esito negativo del giudizio presupposto e, pertanto, rilevando l’abuso del processo.

3. – Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo; il decreto impugnato va cassato, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo ed il terzo motivo. Cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolte, e rinvia lo stesso alla Corte d’appello di Perugia, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA