Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1046 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1046 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 27916-2010 proposto da:
BARONE ANTONIETTA C.F. BRNNNT59T59H703A, domiciliata
in ROMA, VIA CREMUZIO CORDO 23, presso lo studio
dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3482

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI

ITALIANI

“GIOVANNI

AMENDOLA”

C.F.

02430700589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

Data pubblicazione: 20/01/2014

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 749/2010 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 07/09/2010 R.G.N.
1637/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE
l’accoglimento del ricorso.

/

che ha concluso per

EQUITALIA ETR S.P.A.;

e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.9.2010, la Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del gravame
del’I.N.P.G.1. ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da
Barone Antonietta, dipendente statale versata in attività giornalistica, e la opposizione
proposta dalla predetta avverso la cartella esattoriale, che confermava. La Barone aveva
ricevuto richiesta dell’INPGI di pagamento di sanzione di euro 32,23 per omissione
contributiva in relazione alli anno 1999 e richieste di pagamento di contributi per gli anni
2000 e 2001, rispettivamente di euro 656,00 e di euro 336,80, nonchè degli anWilt5
accessori, ed aveva domandato declaratoria della inesistenza del proprio obbligo
all’iscrizione alla gestione previdenziale separata per il biennio 2000 e 2001, sostenendo
che il perceptum rientrasse nella remunerazione della cessione dei diritti di autore, non
avendo natura giuridica di retribuzione, per avere stipulato con l’EDI.ME. contratto per
prestazione occasionale di attività autonoma di redazione di articoli giornalistici di cronaca,
con compensi variabili. Riteneva che la cessione all’Editore della attività giornalistica la
escludeva dalla sottoposizione alla gestione contributiva separata. Alla controversia
suddetta veniva riunita quella avente ad oggetto l’opposizione ad altra cartella esattoriale
su richiesta dell’I.N.P.G.I. per omessi contributi e sanzioni. La Corte del merito rilevava
che la Barone era giornalista pubblicista iscritta all’albo talat123 della Campania dal
1.12.1993 e che, in data 12.3.1999, aveva depositato domanda all’INPGI ove aveva
comunicato di essere tenuta alla Gestione separata INPGI istituita dall’art. 7, comma 1,
lett. B, del d. Igs. 103/96 in quanto svolgente attività di libera professione giornalistica a
decorrere dal gennaio 1999, Osservava che tale documento non aveva formato oggetto di
impugnazione e che la stessa lavoratrice era stata solutrice della contribuzione riferita ai
redditi del 1999, non avendo, al contrario, trasmesso all’INPGI la dichiarazione reddituale
del biennio 2000-2001, pure essendo legata all’EDI.ME. con contratto, nella pacifica
perduranza del vincolo. Rilevava che la Barone non aveva allegato il testo contrattuale e
che l’attività intellettuale prestata non si adeguava al concetto giuridico del diritto di autore,
avendo ella redatto essenzialmente articoli di cronaca interessanti le vicende della città di
Salerno e Provincia, con divulgazione di notizie non destinata alla riproposizione futura
perché collegate al momento del loro accadimento.
Escludeva la possibilità di fare rientrare l’opera della Barone / frutto della sua attività
intellettuale in opere da salvaguardare con la disciplina del diritto d’autore, ritenendo che
relativamente al reddito percetto annualmente, in conseguenza della attività di redazione

1

L

di articoli di cronaca giornalistica interessanti la Provincia di competenza, l’obbligo
contributivo fosse da ricollegare all’appartenenza all’albo professionale ed allo svolgimento
di attività autonoma intellettuale, regolando l’art. 2575 c. c. un istituto del tutto diverso,
ossia il diritto di autore avente ad oggetto le opere dell’ingegno a carattere creativo, che
appartenevano alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative e che, inoltre, non era stata
fornita la prova scritta della intervenuta cessione dei diritti, rientrante nell’ambito di

Per la cassazione della detta pronunzia ricorre la Barone, affidando l’impugnazione a due
motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l’.I.N.P.G.I., che ugualmente espone ulteriormente le proprie
tesi difensive in memoria. L’Equitalia s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Barone denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24,
comma 3, del d. Igs. 46/99, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione su
punto decisivo della controversia, rilevando che illegittimamente l’Ente previdenziale
aveva iscritto a ruolo il credito contributivo relativo al biennio 2000- 2001 prima di ottenere
il provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria, posto che il primo giudice aveva
dichiarato l’inesistenza dell’obbligazione contributiva ed aveva annullato la cartella per
inesistenza del presupposto di fatto. In primo luogo non si trattava di questione sollevata
per la prima volta in sede di gravame e peraltro la stessa atteneva ad una condizione di
procedibilità ed il vizio doveva essere rilevato d’ufficio. D’altro canto, la previsione
riguardante lo Stato e gli altri Enti Pubblici era estensibile agli altri enti previdenziali,
diversamente da quanto ritenuto nella pronunzia impugnata.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
1362, 1363 e 2697 c. c., dell’ art. 2, comma 25, della legge 335/95, degli artt. 112, 115,
116 c.p.c. e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, assumendo che il
giudice del merito ha omesso di interpretare correttamente il contenuto della scrittura
privata intercorsa tra le parti e che era onere dalla parte che invocava il diritto alla
riscossione dei contributi dimostrarne l’esistenza del presupposto di fatto, e cioè l’avvenuto
esercizio di libera attività autonoma professionale.

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protezione della norma.

Il primo motivo deve essere disatteso, osservandosi che in tema di riscossione di contributi
e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga
illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46
del 1999), per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione
dell’accertamento, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel
merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli

14149). Peraltro, una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, come si è verificato
nella specie, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale
(azione di accertamento negativo del proprio obbligo contributivo in relazione alla
sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale separata) non occorre che
il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch’esso al merito
sostanziale della pretesa dell’ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro
l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, la
mancata proposizione dell’opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di
carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente
proposte in giudizio, sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e
sull’efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva
previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima
di detta opposizione (cfr. Cass. 16.6.2008 n. 16203).
Conclusivamente, essendo stato nella specie instaurato giudizio di accertamento negativo
della sussistenza dell’obbligo contributivo, se pure l’iscrizione a ruolo fosse stata ritenuta
illegittima, comunque doveva procedersi all’esame del merito.
Per quanto attiene al secondo motivo, giova rilevare che il giornalista pubblicista ha
l’obbligo di contribuire alla “gestione separata” dell’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) se è iscritto nell’elenco dei pubblicisti e svolge attività
giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non
abituale (Cr. Cass. 3.4.2012 n. 5280). Non si pone alcun problema di doppia contribuzione
e di iscrizione nella gestione relativa all’attività prevalente, atteso che la ricorrente non è
impegnata nello svolgimento di varie attività autonome, ma è titolare di un rapporto di
pubblico impiego, cui si affianca quello di collaborazione autonoma giornalistica.
Nella specie è stato opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale che la Barone, in
data 12.3.1999, ebbe a comunicare, con domanda inoltrata all’INPGI, di essere tenuta alla
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stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 6.8.2012 n.

Gestione Previdenziale Separata INPGI, istituita dall’art. 7, comma uno, lettera B del
decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in quanto svolgente esclusivamente attività di
libera professione giornalistica a decorrere dal gennaio 1999 e che tale documento non
aveva formato oggetto di alcuna impugnazione. Tale richiesta non è stata mai revocata,
come osservato dalla difesa dell’istituto, ed il successivo contratto intercorso con l’EDI ME
non è stato prodotto dalla parte che ne avrebbe avuto interesse, onde non è stato

invocata dalla ricorrente, laddove in modo coerente la Corte del merito ha sottolineato
come l’attività autonoma estrinsecatasi nella redazione di articoli di cronaca giornalistica
interessanti la fenomenica sociale provinciale salernitana non rientrasse certamente
nell’oggetto di protezione del diritto di autore, riferibile ad opere dell’ingegno di carattere
creativo, e che non poteva configurarsi una cessione del contenuto degli articoli all’editore.
Ciò posto, è sufficiente, infine, osservare che la valutazione del contenuto dell’attività
giornalistica, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 63 del 1963, ha natura di accertamento di
fatto, come tale insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità (cfr. Cass.
27.5.2008 n. 13814).
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio cedono a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in
favore della parte costituita — nulla essendo dovuto in favore della Equitalia s.p.a., rimasta
intimata – nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nei confronti della parte costituita, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro
3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ROMA, il 3.12.2013

possibile esaminare la specifica questione in relazione alla diversa natura dei compensi

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