Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21007 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. II, 06/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 06/08/2019), n.21007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10730-2015 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISTOIA 6,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato L.R.;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1579/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Comune di San Marco Evangelista chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Caserta, l’avv. L.R., proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal professionista per il pagamento di onorari professionali, in particolare delle competenze relative a un incarico dinanzi al Tar Campania (onorari liquidati dal competente ordine professionale).

A sostegno dell’opposizione il Comune deduceva, per quanto ancora interessa in questa sede, che le prestazioni professionali rientravano nel compenso forfetario stabilito dalla convenzione intercorsa con il professionista, da cui erano esclusi solo le cause con valore superiore a Lire 150.000.000, per le quali il rapporto convenzionale prevedeva un’apposita e separata pattuizione, mentre vi rientravano quelle di valore indeterminabile.

Il tribunale rigettava l’opposizione.

La Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dal Comune, rilevava la nullità dell’incarico per mancanza di forma scritta, ritenendo di dover dissentire dal diverso orientamento della Suprema Corte in base al quale il requisito della forma scritta è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio della procura al difensore, seguito dal concreto esercizio della rappresentanza processuale.

In aggiunta a tale ragione di nullità, la corte di merito ne rilevava anche un’altra, derivante dalla mancanza dell’impegno di spesa, richiesto anche dalle norme sugli enti locali.

Per la cassazione della sentenza il L. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

Il Comune di San Marco Evangelista ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce il giudicato esterno, derivante dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4220/2012, che ha interpretato la convenzione nel senso che dal compenso forfetizzato, pattuito fra Comune e professionista, erano escluse le cause di valore indeterminato. Il ricorrente rileva che la stessa sentenza ha nel contempo escluso la nullità dell’incarico per mancanza della forma scritta e per la mancata previsione di spesa.

Il motivo è fondato solo in parte.

In primo luogo si deve precisare che il giudicato si è formato prima della pronuncia della sentenza impugnata, tuttavia dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni: il che ne giustifica il rilievo anche in questa sede di legittimità (Cass. n. 19772/2003).

Non ricorrono inoltre le ragioni di inammissibilità eccepite nel controricorso.

Il ricorrente ha trascritto i passaggi della sentenza su cui l’eccezione è fondata; i passaggi che sono riportati consentono di comprenderne appiano il contenuto; la sentenza è stata prodotta con l’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato (Cass. n. 28515/2017).

Effettivamente la diversa sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4220/2012 ha negato che le cause di valore indeterminabile fossero comprese nel novero delle cause a compenso forfetizzato, dichiarando nello stesso tempo che non ricorrevano ragioni di nullità dell’incarico in dipendenza della mancanza di forma scritta e della mancata previsione dell’impegno di spesa.

Deve tuttavia riconoscersi che il giudicato sussiste limitatamente alla decisione sulla questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione della convenzione, in quanto costituente un punto fondamentale comune di ambedue le controversie (Cass. n. 11754/2018), e non anche in ordine alle ulteriori statuizioni della sentenza sulla validità dell’incarico, trattandosi di affermazioni in diritto riferite all’incarico oggetto di lite e non suscettibili di costituire giudicato su incarichi diversi.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 83 c.p.c. e del D.P.R. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17.

La decisione è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ha negato che, nel contratto di patrocinio, il requisito della forma scritta, richiesto ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione, fosse integrato dal rilascio della procura ad litem.

Il motivo è fondato.

In materia questa Corte ha stabilito: “in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’autorità tutoria” (Cass. n. 2266/2012; n. 8500/2004).

Le riserve espresse su questo principio dalla sentenza non sono infatti condivisibili, fondandosi sui medesimi rilievi già esaminati e disattesi da questa Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, dai cui insegnamenti non c’è ragione di discostarsi.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.

La sentenza è denunciata nella parte in cui la corte d’appello ha ravvisato, quale ulteriore ragione di nullità dell’incarico, che l’obbligazione assunta dall’ente non era assistita dal correlativo impegno di spesa.

Si sostiene che la relativa eccezione fu introdotta dall’ente solo in grado d’appello.

Il motivo è infondato.

La corte di merito, al riguardo, non ha statuito su una eccezione di parte, ma ha operato un rilievo ufficioso, ritenendo che si trattasse di requisito che condizionava la valida assunzione della obbligazione da parte dell’ente.

Il quarto motivo denuncia il merito della decisione assunta con riguardo all’impegno di spesa.

Il motivo è fondato.

In più occasioni questa Suprema Corte ha precisato che la Delib. che autorizza il Presidente di una U.S.L. a stare in giudizio non necessita dell’indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite (Cass. n. 86461993; n. 13963/2006; 11859/1999).

A tale orientamento la corte ritiene doversi dare continuità, conseguendone la cassazione della sentenza anche per tale ulteriore aspetto.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 2222 e 2233 c.c.

Il codice civile non prevede la necessità della preventiva determinazione del compenso: in assenza di tale determinazione il compenso è liquidato dall’autorità giudiziaria.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della convenzione inter partes.

La sentenza è denunciata nella parte in cui ha ritenuto che, secondo la convenzione, solo i compensi per incarichi per contenziosi con valore superiore a Lire 150.000000 dovevano essere pattuiti e pagati a parte.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

In conclusione, in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo, si impone la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che dovrà attenersi ai principi di cui sopra.

Il giudice di rinvio dovrà poi provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione; accoglie il secondo e il quarto motivo; rigetta il terzo; dichiara assorbiti il quinto il sesto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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