Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21026 del 06/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 06/08/2019), n.21026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18699-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’Avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e
difeso dagli avvocati ENRICO MARELLO, GIANLUCA ZANDANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1803/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza n. 488/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF IRAP annualità 2007-2008 che traevano origine da indagini bancarie, all’esito delle quali erano emersi maggiori redditi non dichiarati in funzione dell’attività imprenditoriale di compravendita e riparazione di aeromobili, in aggiunta all’attività di consulenza per le procedure di immatricolazione e manutenzione di aeromobili;
il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando il pagamento ivi prescritto;
2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019