Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1086 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1086 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 20/01/2014
Cartella. Credito
esposto in
compensazione.
Verifica necessità
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
c (I , 4- C, T,
L’ABETE SRL con sede a Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avvocato
Giuseppe Natola, elettivamente domiciliata nel relativo
studio in Roma, Via Claudio Monteverdi, 16, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
rappresentante pro tempore,
legale
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.328/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 04, in data 23.09.2010,
depositata il 02 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
sbol
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Giuseppe Natola per la ricorrente;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
n.328/04/2010,
la cassazione della
pronunziata dalla C.T.R.
sentenza
di Roma,
Sezione n.04, il 23.09.2010 e DEPOSITATA il 02.11.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente, confermando la legittimità delle
cartelle impugnate, relative ad IVA degli anni 2002 e
2003.
La società contribuente censura la decisione sulla base
di due mezzi.
2) L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
3)Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate
tenendo conto di principi, espressione di un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale.
3 bis)Costituisce ius receptumo che “I
motivi
del
ricorso per cassazione devono investire questioni che
abbiano formato oggetto del “thema decidendum”
del giudizio di secondo grado, come fissato dalle
impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in
2
Nel ricorso iscritto a R.G. n.30471/2011 è stata
particolare, non possono riguardare neanche nuove
questioni di diritto se esse postulano indagini ed
accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del
merito ed esorbitanti dai limiti funzionali
di
legittimita’( Cass. n. 16742/2005,
n.22154/2004).
E’ stato, d’altronde, affermato (Cass. n. 14579/2001)
che “In materia di IVA, l’analitica regolamentazione
della “solutio”, in ordine all’importo da pagare ed
alle poste creditorie detraibili, esprime, anche nel
vigore della legge n. 212/2000 (che introduce lo
statuto del contribuente e recepisce, nei casi
contemplati, per le obbligazioni d’imposta l’istituto
generale della compensazione), l’esercizio da
parte
della
derogare
legge
speciale,
alle
della
disposizioni
sull’estinzione del credito per
facolta’
di
codicistiche
compensazione,
con
la conseguenza che il contribuente non puo’ opporre in
compensazione
al
finanziaria il
credito
proprio
dell’amministrazione
credito
restitutorio
gravante su quest’ultima”.
3 ter)E’ stato, pure, deciso che “In tema di IVA e
nella ipotesi di compensazione effettuata tra debiti
e
crediti risultanti rispettivamente a carico ed a
favore di societa’
commerciali
3
appartenenti allo
giudizio
del
stesso gruppo controllato da una di esse
dalla
ad un rimborso “accelerato”, ottenuto
societa’
creditrice
compensazione), la mancata
all’atto
della
prestazione
delle
debite garanzie non produce alcuna certezza
non
di
spettanza del rimborso e di conseguente
illegittimita’
della
compensazione,
dovendo
l’amministrazione concretamente verificare la non
spettanza del rimborso nei modi stabiliti dall’art.
38 bis, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633. Ne consegue che la sanzione irrogata
dall’ufficio – nella specie
comminata
“ratione
temporis” dall’art. 44, primo comma, del d.P.R.
n.
633 del 1972 – per il caso di omesso versamento, totale
o parziale,
dell’imposta
risultante
dalla
dichiarazione annuale, non puo’ essere applicata
analogicamente al caso di mancata prestazione della
garanzia, per insussistenza della “eadem
ratio” e, soprattutto, per rispetto del principio di
stretta legalita’ (art. 3 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, applicabile ai procedimenti in corso
alla data dell’i aprile 1998), che informa tutto il
sistema sanzionatorio tributario (Cass. n. 21515/2005,
n.21515/2010).
4) Il primo mezzo, sembra, impingere nei principi sopra
4
corrispondente
(ipotesi
richiamati sub 3 bis) posto che in appello la
contribuente ha censurato la decisione di primo grado
per violazione della Legge n.289/2002, mentre in questa
sede deduce ben altra doglianza; il secondo motivo
ter).
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con il
rigetto del primo mezzo, per inammissibilità
infondatezza e l’accoglimento del secondo motivo del
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 25.11.2013,
nonché gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, va rigettato il primo mezzo ed
accolto il secondo motivo del ricorso, per manifesta
fondatezza e che, per l’effetto ed in relazione, va
cassata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
5
appare fondato in base al principio trascritto sub 3
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
accoglie nei limiti indicati il ricorso,
cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Presidente
P.Q.M.