Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32734 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9629-2018 proposto da:
B.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO,
23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. (OMISSIS) del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
B.M.R. ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro il decreto del tribunale di Ancona in data 15-2-2018, di rigetto dell’impugnazione tesa a ottenere la protezione internazionale o quella umanitaria;
il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, per mancanza o apparente motivazione) il ricorrente lamenta che sarebbe stata esclusa la credibilità del proprio racconto personale, incentrato su episodi di persecuzione per motivi di appartenenza a un partito politico di opposizione in Bangladesh, senza il compimento di indagini sulla documentazione offerta;
col secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si censura la decisione per aver escluso la protezione sussidiaria mediante una non attenta valutazione di sussistenza del rischio effettivo del ricorrente di subire un grave danno specificamente correlato alla sottoposizione a tortura e ad altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante;
col terzo motivo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3) si censura la decisione per non aver tenuto conto della possibilità di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è manifestamente infondato;
in tema di protezione internazionale, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;
tanto suppone che la valutazione vada fatta tenendo conto del ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e della deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi;
nondimeno è certo che, in egual misura, deve essere valutata la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione soggettiva dedotta, e l’attendibilità intrinseca di quelle dichiarazioni (v. già Cass. n. 16602-12); e in tale prospettiva la valutazione di “credibilità” dei fatti allegati implica che codesti fatti abbiano infine carattere di precisione, gravità e concordanza (Cass. n. 14157-16); simile orientamento è stato da ultimo affinato con la puntualizzazione che, dovendo l’accertamento del giudice di merito innanzi tutto avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (v. Cass. n. 16925-18);
ora il tribunale ha, nel caso di specie, motivatamente escluso la credibilità della versione del richiedente in ordine alle ragioni dell’espatrio: ha infatti osservato che il ricorrente non aveva documentato alcun suo ruolo politico attivo, tanto meno di spicco, nel partito di opposizione su richiamato, e che non erano noti i profili del suo coinvolgimento nella morte del soggetto parimenti menzionato nel ricorso;
ciò stante il tribunale ha esaminato la versione fornita dal richiedente alla stregua della situazione interna del Bangladesh; e anche sotto questo profilo ha escluso l’attendibilità dei fatti narrati, poichè ha motivatamente accertato che il Bangladesh non è segnalato per alcun tipo di instabilità politica, ma solo per la presenza – come d’altronde altri Stati anche europei – di un elevato rischio di attentati terroristici, peraltro prevalentemente ai danni di cittadini occidentali; nel primo motivo il ricorrente assume che la valutazione di non credibilità soggettiva sia stata fatta senza un’indagine sulla documentazione offerta; tuttavia la censura pecca di genericità, non essendo specificato a quale documentazione si alluda, quando essa sarebbe stata prodotta e quale ne fosse il contenuto;
il primo motivo è quindi inammissibile;
tale inammissibilità determina la manifesta infondatezza delle residue doglianze;
infatti il giudice del merito ha motivatamente e pregiudizialmente escluso che le dichiarazioni del richiedente a proposito delle ragioni di espatrio fossero attendibili; dunque nessun ulteriore accertamento si imponeva per disattenderne la domanda di protezione internazionale, dovendosi puntualizzare che codesta – per quanto dal ricorso emerge – non era stata affidata al timore di subire un danno grave in situazione di violenza indiscriminata per conflitto armato interno;
nè ad altro è stata correlata la doglianza in ordine all’istituto della protezione umanitaria, il quale – in disparte ogni questione in ordine al sopravvenuto D.L. n. 113 del 2018 – non rappresenta una protezione sussidiaria minore, ma impone di far riferimento a condizione specifiche e personali di vulnerabilità, nel concreto non dedotte;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018