Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32475 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14193-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI COCLITI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO SCHILARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/(15/2(118 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dal Condominio (OMISSIS) la sentenza n. 297/2017 della Corte di Appello di quella stessa Città con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso della parte intimata P.A..

Al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato l’appello innanzi ad essa interposto dall’odierno ricorrente condominio avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3658/2010.

Quest’ultima , disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., ed accogliendo la domanda di cui al ricorso della P., annullava la delibera di assemblea condominiale del 15 maggio 2005. Ha depositato memoria per la P., già ammessa la gratuito patrocinio a spese dello Stato per il presente giudizio, il di lei difensore, chiedendo “che la eventuale condanna alle spese del giudizio della parte ricorrente sia attuata in favore dell’Erario”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 1137 c.c..

2- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c..

3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno respinti in quanto infondati.

La tempestività della impugnazione (azionata con ricorso in luogo che con citazione) della delibera assembleare condominiale per cui è causa risulta correttamente ritenuta dai Giudici del merito per effetto della corretta applicazione della norma di diritto e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

L’impugnata sentenza ha, nella fattispecie, applicato il dictum di cu a Cass. S.U. 14 aprile 2011, n. 8491, secondo cui “l’art. 1137 c.c., non disciplina la forma dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali” e “…l’osservanza del termine prescritto va valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso in cancelleria”, avvenuto -nella fattispecie- nel termine di legge.

Nulla viene decisivamente addotto dalla parte ricorrente al fine di confutare, in punto di diritto, l’esattezza della decisione gravata.

Al riguardo va ribadito il principio per cui ” in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).

In ordine alla seconda svolta doglianza deve osservarsi quanto segue.

I Giudici del merito, in conformità ai principi ermeneutici applicabili, hanno correttamente ritenuto l’infondatezza della doglianza relativa al procedimento di notifica dell’avviso alla P. della convocazione dell’assemblea e, quindi, la conseguente invalidità della costituzione della medesima.

Al di là di ogni altra considerazione sul fatto che, pur sempre, spetta al al Presidente dell’organismo assembleare la doverosa verifica della regolarità degli avvisi di convocazione ed allo stesso ed all’assemblea l’onere di valutare prudentemente sè procedere o meno nella discussione o nella deliberazione in assenza di regolare comunicazione dell’avviso deve osservarsi, decisivamente, quanto segue.

Nella concreta fattispecie non vi era stata notifica del suddetto avviso di convocazione poichè quest’ultimo era stato restituito in quanto sconosciuto il destinatario.

Al riguardo, proprio con nota.e condivisa decisione della S.U. di questa Corte (n. 14916/2016), si è chiarito -ancorchè nel contesto di vicenda di altro tipo di notificazione- che, nelle ipotesi in cui “l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si deve reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

I motivi sono, quindi, infondati e vanno respinti.

4.- Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 T.U., delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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