Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32636 del 17/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16397-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore Centrale Entrate, elettivamente domiciliato in Roma, via
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO,
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
GIUSEPPE MATANO;
– ricorrenti –
contro
V.S., elettivamente domiciliata in PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati, CARLO CIABATTI, CRISTIAN VENTISETTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del
28 marzo 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Don. NICOLA
DE MARINIS.
Fatto
RILEVATO
– che, con sentenza del 28 marzo 2017, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva l’opposizione proposta da V.S. nei confronti dell’INPS con riguardo ari uno soltanto (per essere stato l’altro tardivamente impugnato con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta emessa dal Tribunale e non fatta oggetto di gravame) dei due distinti avvisi di addebito notificati dall’INPS all’esito di un accertamento ispettivo recanti l’intimazione di pagamento di contributi alla gestione commercianti a favore di Vi.Si., sorella dell’opponente, impiegata con contratto di associazione in partecipazione presso la Società facente capo all’opponente medesima, avendo l’Istituto ritenuto dover essere la Vi.Si., stante la parentela e la natura del rapporto instaurato, assicurata quale collaboratore familiare;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’opposizione fondata sulla base dell’orientamento per cui l’esonero dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il collaboratore, previsto espressamente solo nel caso di sussistenza dell’obbligo assicurativo derivante da un rapporto di subordinazione o di apprendistato, deve estendersi alle ipotesi in cui fra le parti sia stato instaurato un rapporto collaborativo di tipo oneroso per il quale sia stata già versata la contribuzione ad altra gestione (nella specie la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) e non sia in contestazione la qualificazione del rapporto medesimo;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la V.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1,L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art 1, comma 203 e della L. n. 1397 del 1960, art. 2, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale assumendo derivare dalla invocate disposizioni un automatismo di iscrizione alla gestione commercianti e non alla gestione separata in ragione del rapporto di collaborazione instaurato per i soggetti legati da vincoli di parentela che svolgono attività commerciale quando partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
– che con riferimento alla questione proposta, data dall’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione commercianti quali coadiutori familiari di coloro che versano nelle condizioni specificate di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, non si registrano orientamenti consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sicchè la pronuncia sul punto riveste sicura valenza nomofilattica rendendosi, pertanto, opportuna la rimessione della causa alla quarta sezione per la trattazione in udienza pubblica;
P.Q.M.
La Corte, non ritenendo sussistere i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018