Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32606 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26593/2015 proposto da:

ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OSTIA –

ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO 58, presso lo studio degli avvocati MARCO

PETRUCCI, LIBERO PETRUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta

atto di costituzione del 17/10/2018;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato FABIO COLLAVINI che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato FILIPPO GLIOZZI, giusta procura e

atto di costituzione in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2015 R.G.N. 1047/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO PETRUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15 maggio 2014 il giudice del lavoro di Torino, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.F., condannava l’ISTITUTO di VIGILANZA dell’URBE S.p.a. al pagamento della somma di Euro 611,31 oltre accessori, a titolo di rimborso della maggiore spesa per il trasporto occorrente al raggiungimento del posto di lavoro, presso il centro contabile di Intesa San Paolo, in applicazione dell’art. 21 del contratto integrativo regionale 19 marzo 2009. Contro l’anzidetta sentenza proponeva gravame la società rimasta soccombente, però respinto dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 183 in data 18 febbraio – 5 maggio 2015.

Il M., dipendente dell’Istituto di Vigilanza sin dal 15 giugno 2011, aveva dedotto il proprio diritto al pagamento dell’indennità di trasferta e di rimborso spese di viaggio per i mesi da marzo a dicembre dell’anno 2012, nel corso dei quali aveva lavorato a (OMISSIS), presso il cantiere oggetto di appalto nel quale la propria datrice di lavoro era subentrata a SICURITALIA S.p.a. e dove egli aveva già in precedenza operato. L’accoglimento della domanda, secondo la Corte distrettuale, era fondato ai sensi dell’art. 21 del contratto integrativo regionale 19 marzo 2009, in base al quale nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa dalla sede abituale di lavoro, intendendosi per tale il Comune in cui ha sede l’azienda, oppure i comuni e o distaccamenti e o le aree di lavoro previste da specifici accordi tra le parti in cui lavoratori siano stati assegnati all’atto dell’assunzione o successivamente mediante trasferimento, con le modalità previste dalla L. n. 300 del 1970 e per lo spostamento usino un mezzo di locomozione di loro proprietà, hanno diritto ad un rimborso spese.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Istituto di Vigilanza dell’URBE, come da atto del 28 – 30 ottobre 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito il M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiara l’estinzione del processo. Infatti, a seguito di fissazione della pubblica udienza per il sette novembre 2018, in pari data la società ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore (con gli avv.ti Libero e Marco Petrucci del foro di Roma, giusta la relativa procura speciale in calce), con contestuale rinuncia al ricorso de quo, nei confronti del M.F., il quale come da separati atti, depositati pure in data sette novembre 2018, ha designato anch’egli un nuovo difensore (avv. Filippo Gliozzi del foro di Torino con l’avv. Fabio Collavini del foro di Roma – v. comparsa e relativa procura speciale, con gli ampi poteri ivi conferiti “facoltà di rinunciare agli atti, transigere” etc.), accettando espressamente, inoltre, l’anzidetta rinuncia (v. l’atto sottoscritto dai due difensori e dalla parte direttamente interessata);

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta anche dai suddetti difensori, ed accettata da parte controricorrente;

Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo all’accettazione;

Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

la CORTE dichiara ESTINTO il processo.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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