Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32303 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20674-2014 proposto da:

R.K., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTUNO APRILE 11,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEINHARD DURNWALDER;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

BOLZANO, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.K. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3/2/2014 depositata il 20.1.2014 della Commissione tributaria di II grado di Bolzano la quale confermando la sentenza di primo grado respingeva l’appello del contribuente sul ricorso avverso avviso di liquidazione con il quale era stata recuperata a tassazione l’imposta ipotecaria e catastale in relazione all’acquisto di una casa ritenuta di lusso in quanto di superficie superiore a mq 240.

L’immobile era stato acquistato nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Bolzano; la perizia di stima indicava una superficie utile complessiva dell’immobile pari a mq 237,91.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità dell’avviso di liquidazione prot. N. (OMISSIS) del 19.3.2012 per violazione della L. n. 241 del 1999, artt. 3 e 7, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nonchè dell’art. 24, comma 2 e artt. 97 e 111.

Lamenta il ricorrente la mancata motivazione dell’avviso di liquidazione in quanto l’accertamento dell’Agenzia del Territorio prot.2012/294 del 5.3.2012 richiamato nell’avviso non era allegato allo stesso e non gli era noto.

La censura è fondata.

E’ preliminare rilevare che la verifica in ordine all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione di un atto va condotta secondo la disciplina specificamente dettata in vista del contenuto di quell’atto ed in rapporto alle relative caratteristiche e peculiarità.

Nella specie, risulta impugnato un avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato al ricorrente, in qualità di acquirente, la decadenza e la revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, previste all’art. 1, parte prima della Tariffa allegata dal D.P.R. n. 131 del 1986, sull’atto di compravendita di un immobile, avente caratteristiche di lusso.

Nel caso che occupa, l’avviso di liquidazione, il cui contenuto è stato trascritto in ricorso, con ciò assolvendosi all’onere di autosufficienza, fa riferimento ad un accertamento eseguito dall’Agenzia del territorio con nota prot. 2012/294 del 5.3.2012 mentre il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato proprio per mancata allegazione del documento richiamata, in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis.

Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, prescrive espressamente che negli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

Ne consegue che la qualificazione di un immobile come “di lusso”, da cui scaturisce la perdita di agevolazioni fiscali, impone la motivazione dell’atto con cui l’Amministrazione provvede in termini che esplicitano in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni.

La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al destinatario di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, i motivi di doglianza, tanto più ove si osservi che l’immobile era stato acquistato nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Bolzano e la perizia di stima disposta dal tribunale indicava una superficie utile complessiva dell’immobile pari a mq 237,91, quindi inferiore a mq 240,00.

Ed invero, la motivazione dell’atto impositivo mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa ed, altresì, consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. E’, pertanto, necessario a tal fine che l’atto stesso contenga gli elementi essenziali, comprensivi dell’allegazione dei documenti richiamati in motivazione (nella specie gli atti relativi ai controlli effettuati dall’Ufficio e la documentazione allegata), se non già noti al contribuente, per renderlo idoneo a svolgere la funzione a cui è destinato.

3. Nella sentenza impugnata si deduce l’infondatezza dell’eccepito difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti, assumendo che il contribuente doveva essere a conoscenza, sulla base delle visure catastali e della perizia dell’esistenza di due locali al piano interrato che non erano stati considerati nel calcolo della superficie utile complessiva. L’argomentazione, laddove sostenuta probatoriamente, non solleva dal difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto anche in questo caso sarebbe stato necessario specificare puntualmente nell’avviso di liquidazione dell’imposta gli estremi degli atti, oltre che la specifica denominazione, provvedendo eventualmente alla trascrizione del contenuto degli stessi per chiarezza espositiva sotto il profilo motivazionale (v. Cass. n. 9491 del 2008Cass. Sez. 5, sent. n. 18532 del 2010; Cass. n. 24220 del 2016; Cass. n.11623 del 2017).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbita la trattazione del secondo motivo con cui il ricorrente lamentava l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione degli atti del procedimento di esecuzione immobiliare.

4. Sulla base dei rilievi espressi, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente. Si compensano tra le parti le spese di lite del giudizio di merito in ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente;

compensa tra le parti le spese del giudizio di merito.

Condanna l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre accessori e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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