Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32367 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 13/12/2018), n.32367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15131-2017 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI n. 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO GUALTIERI;
– ricorrente –
contro
B.M., B.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SESTO CALVINO n. 33, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO BOSCO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI
ATTILIO DE MARTIN;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 336/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI
ALESSANDRO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/2/2017 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. S.S. in relazione alla pronunzia Trib. Padova n. 1470/2015, di rigetto della domanda proposta nel confronti dei sigg. B.M. e B.G. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di “rissa” avvenuta con questi ultimi il 20 agosto 1997.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso i B., che hanno presentato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DI DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè non è stata dal ricorrente
depositata copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pur avendo il medesimo indicato nel ricorso che la stessa gli è stata “notificata il 10 aprile 2017”.
Orbene, come questa Corte ha – anche a Sezioni Unite – più volte avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il ricorrente espressamente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, senza produrre la relativa relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.
L’art. 369 c.p.c. sancisce infatti l’improcedibilità del ricorso senza alcuna eccezione nel caso in cui non venga depositata copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione.
A tale stregua, indipendentemente da riscontro della tempestività o meno dell’esercizio del diritto d’impugnazione rispetto al termine breve decorrente da quella notificazione questa Corte deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di deposito della relata di notificazione – della sentenza impugnata (v. Cass., 14/1/2014, n. 526; Cass., 3/7/2014, n. 15273; Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).
La previsione in argomento è infatti funzionale al riscontro da parte di questa Corte della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo di cosa giudicata formale (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).
Resta possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia autentica della sentenza impugnata con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, nella specie invero non avvenuta, dovendo per altro verso escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).
Nè d’altro canto tale relata risulta nella disponibilità di questa Corte in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10648).
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti B., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018