Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32096 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6206-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE NEBBIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2011 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il contribuente D.L.A. impugnava gli avvisi di recupero del credito di imposta ex L. n. 388 del 2000, emessi poichè l’ufficio riteneva, sulla base di un processo verbale di constatazione, che egli ne avesse indebitamente fruito negli anni 2001, 2002, 2003 in relazione all’assunzione di una dipendente.

La CTP accoglieva il ricorso e l’ufficio appellava la sentenza.

La CTR del Molise dichiarava inammissibile l’appello perchè l’atto di recupero era stato comunicato con invio di una semplice raccomandata, in ritenuta violazione dell’art 137 c.p.c. e ss. e dello Statuto del contribuente, art. 6.

Contro tale sentenza ricorre in cassazione l’ufficio sulla base di due motivi. Si costituisce il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), L. n. 890 del 1982, art. 14 e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4.

La CTR ha errato laddove ha ritenuto che la notifica di un atto fiscale non potesse avvenire tramite posta ai sensi della L. n. 890 del 1982.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art 57 e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4.

La CTR avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza che il vizio di notifica fosse stato mai eccepito dal contribuente; anzi, il fatto che i giudici di primo grado fossero entrati nel merito doveva far ritenere implicitamente rigettata l’eccezione e sulla questione sceso il giudicato.

Il contribuente eccepisce, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c. e del principio di autosufficienza; l’eccezione, tuttavia, non appare fondata, atteso che dall’esame dell’atto emergono in maniera chiara le ragioni dell’impugnazione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La questione attiene alla possibilità di notificare un atto tributario, ed in particolare un atto impositivo, con raccomandata. La CTR ha affermato, molto laconicamente ma allo stesso tempo perentoriamente, il principio secondo cui ciò non sarebbe consentito.

Questa Corte ha avuto invece modo di affermare in maniera costante negli anni, ed anche molto di recente (come emerge da Sez. 5, n. 8293 del 2018) l’ammissibilità della notifica degli atti tributari direttamente dall’ente impositore a mezzo posta, possibilità prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 14.

Il contribuente in controricorso precisa i termini dell’eccezione di infondatezza del motivo nel senso di ammettere la possibilità di notifica a mezzo posta, ma eccependo che la stessa richiede comunque le formalità dell’art. 148 cpc, ed in particolare la redazione di una relata di notifica, non avvenuta nella specie.

Questa Corte ha affermato al riguardo (sez. 5, n. 14501 del 2016 (Rv. 640546 – 01), che:

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.

Vi è poi ampia giurisprudenza in tema di notifica di cartelle, per quanto, per le stesse, operi una norma specifica (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) che prevede espressamente la possibilità di notifica a mezzo posta con le modalità ordinarie, senza necessità di redigere la relata di notifica.

Così sez. 5, n. 21135 del 2018, secondo cui:

Costituisce jus receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte e sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l’avviso di ricevimento (Cass. n. 4567 del 6/3/2015; Cass. 16949 del 24/7/2014); e ciò in quanto in tale sistema è proprio l’ufficiale postale a garantire, con l’avviso di ricevimento, la intervenuta esecuzione della notifica e la coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6395 del 19/3/2014).

1.3. In tal caso, opera infatti il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione del plico apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la conseguenza che, seppure dovessero mancare nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato o la sottoscrizione dovesse risultare non leggibile, l’atto è comunque valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. 11708 del 27/5/2011).

1.4. Deve, quindi, darsi continuità all’orientamento che ritiene che in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale; pertanto, qualora all’atto sia stato allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma semplice irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento che non è previsto nel suo interesse (Cass. n. 21762 del 14/10/1999; n. 4746 del 26/2/2010; n. 21762 del 14/10/2009; n. 9493 del 22/4/2009).

Ancora, sez. 5, n. 14949 del 2018 e Sez. 6 – 5, ord. n. 4275 del 2018 (Rv. 647134 01), sempre in tema di cartelle, secondo cui:

La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c..

In tema di cartelle, poi, la stessa Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 175 del 2018, ha confermato che l’esattore può procedere a notifica diretta a mezzo posta con raccomandata, aggiungendo che nelle notifiche dirette a mezzo posta non si applicano gli art. 148 c.c. e ss., ed ha escluso l’incostituzionalità di tale sistema.

In tema di atti diversi dalle cartelle, Sez. 5, n. 14501 del 2016 si riferisce ad un avviso di liquidazione ed afferma che:

la notificazione del prodromico avviso di liquidazione è avvenuta a norma della L. n. 890 del 1982, art. 14, disposizione che legittima gli uffici finanziari ad effettuare direttamente, a mezzo posta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti diretti al contribuente;

proseguendo, poi, a proposito della necessità o meno di relata di notifica:

Pertanto, deve essere applicato il principio secondo cui, in tema dí notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Sez. 5, n. 15315 del 2014 (Rv. 631551 – 01) ha affermato

In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, preveda come modalità di notifica degli avvisi di accertamento quella secondo gli art 137 c.p.c. e ss. a mezzo dei messi è, quindi, una delle possibilità di compimento dell’atto, ma non esclude altre modalità, come quella della spedizione postale ad opera direttamente dell’ufficio impositivo, secondo la L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998.

Afferma, al riguardo, Sez. 6-3, ord. 8052 del 2018:

quando la notifica di avviso o atto tributario sia avvenuta mediante la notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, e per quel che qui interessa alla società concessionaria, di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.

Questa Corte, quindi, con orientamento sempre più reiterato (sez. 5, n. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della L. n. 890 del 1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l’ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate.

Da tale impostazione, si è affermato che discende la conseguenza per cui, in tutti i casi di notifica postale “diretta” di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.

La mancanza di relata di notifica, che sarebbe stata lasciata in bianco, come evidenziato dal contribuente in controricorso, non appare allora dirimente nella presente controversia in cui, piuttosto, a monte di questo aspetto la CTR ha affermato un principio errato. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio della causa al giudice di merito per l’esame delle questioni fattuali, tra cui quella delle modalità concrete di compimento della notifica.

Ciò comporta l’assorbimento del secondo motivo che viene logicamente travolto dall’accoglimento del primo e dall’annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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