Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32099 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23584-2012 proposto da:

SOUND SYSTEM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 67,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CEFALONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

La società Sound System srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Velletri, determinava induttivamente il maggior reddito di impresa ai fini delle imposte dirette ed un maggior volume di affari ai fini iva per l’anno di imposta 2001.

L’accertamento traeva origine dall’acquisto, compiuto dalla società, di un ramo di azienda della società Sound System snc per l’importo di Lire 300 milioni, e dalla mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti, cosicchè l’ufficio disconosceva alcuni costi ritenuti non inerenti (per servizi e per godimento beni di terzi) ed accertava maggiori ricavi, facendo riferimento all’importo che la società aveva pagato per l’acquisto del ramo di azienda.

La CTP annullava in parte l’accertamento, mentre la CTR accoglieva l’appello dell’ufficio e rigettava l’appello incidentale della contribuente.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la suddetta società Sound System srl sulla base di quattro motivi.

L’ufficio si costituisce con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo la società ricorrente deduce illegittimità della pronuncia impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione. Sussisterebbe contrasto, in particolare, tra la motivazione che, sulla scorta dell’atto di appello, ha dato per condivisibile la sussistenza dei costi per “affitto” di Lire 7.154.000 ritenuta dalla CTP e l’accoglimento dell’appello.

La censura viene fatta risalire all’atto di appello dell’Agenzia che, da un lato, avrebbe concordato con la CTP sulla effettiva sussistenza di tali costi, elemento che non ne giustificava il recupero, e dall’altro avrebbe chiesto l’integrale accoglimento dell’appello, poi deciso dalla CTR. Tale contraddittorietà del contenuto dell’appello si sarebbe, quindi, riverberata sulla sentenza impugnata.

La CTP, secondo l’atto di appello, infatti aveva riconosciuto come deducibile il costo di 7.154.000, ma anzichè detrarlo dall’ammontare dei costi totali recuperati dall’ufficio (31.732.932 Lire) lo ha detratto dall’importo degli altri costi recuperati dall’ufficio (24.578.932 Lire) che la stessa CTP ha riconosciuto non detraibili fiscalmente; così, sostiene l’ufficio, l’ammontare dei costi deducibili è risultato, infine, nell’importo indicato dalla CTP (Lire 17.499.655) in luogo di circa Lire 24.000.000.

Ora, il motivo deduce contraddittorietà della sentenza della CTR perchè da un lato avrebbe dato atto del fatto che i costi di 7.154.000 Euro andavano riconosciuti, ma dall’altro, concludendo “accoglie l’appello” è sembrata voler accogliere integralmente l’accertamento, anche nel disconoscimento di tali costi.

In realtà, se, come sostenuto dallo stesso ricorrente, e come emerge dalla sentenza impugnata, il motivo di appello dell’ufficio consisteva nel sostenere che i costi di 7.154.000 Lire andavano disconosciuti dall’importo totale di Lire 31.000.000 e non da quello di Lire 24.000.000, la CTR accogliendo l’appello ha accolto questa tesi, come peraltro appare dal tenore letterale della sentenza che non pone in contestazione il riconoscimento dei costi di Lire 7.154.000. Non emerge, quindi, alcuna contraddittorietà in questa pronuncia. La sentenza della CTR, in altri termini, non appare avere confermato integralmente l’accertamento, come avrebbe concluso l’ufficio secondo quanto riportato dal contribuente, ma ha accolto l’appello dell’ufficio nei limiti in cui lo stesso era motivato.

Essa è piuttosto lineare sul punto laddove, partendo dalla premessa che in appello l’ufficio ha evidenziato l’asserito errore della CTP nel sottrarre l’importo di Lire 7.154.000 non dal totale dei costi recuperati dall’ufficio, pari a Lire 31.733.000, bensì dall’importo di Lire 24.578.932 riferito agli altri costi recuperati, ed affermando che la doglianza è fondata, ha inteso determinare l’importo dei costi non riconosciuti nell’importo derivante dalla differenza tra Lire 31.733.000 e Lire 7.154.000. Prescindendo da ogni valutazione sul merito della questione, che non è di competenza di questo grado di giudizio, la pronuncia non è, in quanto tale, affetta da intrinseca contraddittorietà.

Con il secondo motivo la società deduce illegittimità della pronuncia impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione.

La sentenza della CTR, quale conseguenza dell’appello dell’ufficio, avrebbe errato nell’imputazione dei costi suddetti.

Il motivo si fonda sulla asserita erronea interpretazione della sentenza della CTP da parte dell’Agenzia nell’atto di appello. L’Agenzia, infatti, avrebbe errato nel sostenere che la CTP, riconosciuta la fondatezza dei costi per affitto di beni, ammontanti a Lire 7.154.000, avrebbe dedotto tale importo non dal valore totale dei costi recuperati a tassazione (Lire 31.733.000), ma dal valore dell’altra voce di costi (Lire 24.578.932) non riconosciuti.

Secondo la società ricorrente, invece, il contenuto della sentenza della CTP sul punto era diverso; essa, oltre ad annullare il recupero a tassazione dei costi per affitto di beni (Lire 7.154.000), avrebbe anche annullato il recupero di una parte dei costi ammontanti a Lire 24.578.932 recuperati nell’accertamento.

La prova dell’errore, secondo la società ricorrente, sarebbe evidente nel fatto che la CTP ha quantificato i costi non deducibili in Lire 17.499.655, mentre sottraendo dall’importo di Lire 24.578.932 l’importo di 7.154.000 (e quindi seguendo il ragionamento dell’ufficio nell’atto di appello) si ottiene la somma, differente, di Lire 17.424.932. La CTP quindi, non avrebbe affatto errato nel sottrarre i costi dell’affitto dai costi non recuperati, ma avrebbe riconosciuto come fondati sia i costi dell’affitto, sia una parte degli altri costi.

La censura, tuttavia, è di mero fatto e, come reso evidente dallo stesso tenore del ricorso, presuppone l’accertamento di un errore nell’interpretazione della sentenza della CTP da parte dell’Ufficio nell’atto di appello, il quale, però, non è sindacabile in questa sede. La motivazione della CTR in sè non contiene elementi intrinseci di contraddittorietà, e null’altro, in base al motivo dedotto, può essere accertato in questa sede, salvo sconfinare in inammissibili verifiche della situazione di fatto.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe errato nell’applicazione delle presunzioni su cui si fonda l’accertamento induttivo in questione. In particolare l’errore consisteva nel desumere che il presunto maggior reddito accertato in relazione all’anno oggetto di accertamento (il 2001), e cioè l’importo di Lire 230.000.000 pagato per l’acquisto del ramo di azienda, fosse stato interamente conseguito in quello stesso anno in cui era avvenuto il pagamento al venditore.

Piuttosto si sarebbe trattato di reddito accumulato negli anni e/o oggetto di finanziamento almeno in parte.

Il motivo è infondato.

E’ principio più volte affermato quello per cui l’amministrazione può provare il maggior reddito con presunzioni, che nell’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 – come quello del caso di specie – possono anche essere “supersemplici”, ed è onere del contribuente fornire la prova contraria.

Sul punto Sez. 5, n. 15027 del 2014, che ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni “supersemplici” da parte dell’Amministrazione che aveva desunto maggiori corrispettivi e maggiori guadagni rispetto a quelli dichiarati in base al solo raffronto dei prezzi di vendita e di acquisto risultanti dalle fatture attive e passive, argomentando che:

In tema di accertamento del reddito d’impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, il fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio.

Il fatto, quindi, che nella specie l’ufficio abbia presunto che nell’anno in cui è avvenuto l’esborso per l’acquisto del ramo d’azienda la società avesse conseguito redditi non dichiarati per quello stesso importo appare legittimo, poichè l’esame delle scritture evidenziava, in quell’anno, l’assenza di utile, e ciò era incompatibile con il suddetto impegno economico.

Sez. 5, ord. n. 25289 del 2017 (Rv. 645982 – 01), occupandosi di una fattispecie non identica, ma con forti elementi di analogia, trattandosi di un caso in cui dalle scritture emergeva un saldo negativo di cassa, ha affermato che:

In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

Se, quindi, il contribuente sostiene che il maggior reddito accertato non era frutto di redditi in nero maturati interamente in quell’anno, ma derivava da disponibilità accumulate negli anni precedenti, era suo onere dimostrarlo specificamente.

Con il quarto motivo la società ricorrente deduce illegittimità della pronuncia impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione in relazione al rapporto tra minori costi e maggiori ricavi presunti.

Da quanto emerge dalla parte esplicativa del motivo, al limite dell’autosufficienza per la sua estrema sinteticità e cripticità, se si dà per ammesso che i costi per Lire 31.732.932 non siano deducibili, questi dovrebbero concorrere al reddito di impresa, che, di conseguenza, non ammonterebbe più alla cifra, ricavata induttivamente, di 230 milioni di Lire, ma alla differenza tra tale importo ed il primo, già recuperato a tassazione come reddito di impresa a seguito del mancato riconoscimento del costo.

Il motivo è infondato, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà nella motivazione. Il fatto che la stessa abbia confermato l’accertamento sul reddito non dichiarato per 230 milioni, non toglie che possa recuperare a tassazione anche ulteriori costi non riconosciuti.

Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza. Sono, pertanto, a carico del ricorrente e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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