Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31911 del 10/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 10/12/2018), n.31911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20414-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T. TRASPORTI DI G. E M.T. SNC, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MARSIGLIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1409/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla T. Trasporti snc. Riteneva, in particolare, che la pretesa tardività del ricorso introduttivo sostenuta dall’ufficio non trovava alcun riscontro, non potendosi trarre dal modulo tratto dal sistema informatico dell’anagrafe tributaria alcuna conferma in ordine alla consegna della cartella. Aggiungeva che rimaneva pertanto ferma la statuizione del giudice di merito che aveva rilevato l’omessa comunicazione preventiva alla parte contribuente, con tutte le conseguenze che a ciò erano collegate.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La società intimata ha depositato controricorso e memoria, con la quale ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. L’istanza va accolta.
P.Q.M.
La Corte, visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, sospende il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018