Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31854 del 10/12/2018

Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 10/12/2018), n.31854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1095-2016 proposto da:

M.N., in proprio e quale legale rappresentante p.t. della

società El Bacaro s.a.s., e B.C., in proprio e quale

legale rappresentante p.t. di Play World s.a.s., elettivamente

domiciliati in Roma, Via C. Colombo 436, presso lo studio

dell’avvocato Riccardo Riedi, e rappresentati e difesi dall’avvocato

Fabio Pinelli;

– ricorrenti –

contro

Amministrazione Autonoma Monopoli Stato Ufficio Regionale Veneto

Trentino Alto Adige Padova;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1278/2015 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 26/05/2015;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta da B.C., in proprio e quale legale rappresentante di “Play World s.a.s.” e da M.N., in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore di “EL Bacaro s.a.s. di M.N.” avverso la ordinanza-ingiunzione con cui, sulla base del verbale di contestazione della guardia di finanza elevato il 27/7/2011, era stato contestato, rispettivamente, a B.C. la violazione dell’art. 110 t.u.l.p.s. per avere installato e concesso l’uso presso il pubblico esercizio denominato (OMISSIS)” del quale è legale rappresentante pro-tempore M.N., tre apparecchi da intrattenimento non conformi alle previste prescrizioni dell’art. 110, commi 6 e 7 privi di nulla osta di messa in esercizio e in mancanza dei requisiti cui al decreto interdirettoriale dell’8 novembre 2005 e della L. 27 dicembre 2006, art. 1, comma 50 avente giochi a led rulli virtuali ruotanti; con la medesima ordinanza si contestava a M.N. di avere concesso l’uso presso il pubblico esercizio suddetto, in qualità di titolare dello stesso, denominato del quale è titolare, dei medesimi tre apparecchi;

– il tribunale adito rigettava l’opposizione e gli opponenti proponevano gravame presso la Corte d’appello di Venezia, che, tuttavia, veniva respinto con sentenza n. 1278 del 26/05/2015;

– in particolare, la corte territoriale ribadiva la correttezza dell’inquadramento normativo della fattispecie poichè i dispositivi rilevati abilitavano gli utenti a giochi di alea, nei quali la posta era pacificamente in danaro e non potevano essere ricondotti, come preteso dagli opponenti, alla normativa comunitaria della direttiva 2000/31/CE sul commercio on-line, la quale esclude dal suo ambito di applicazione i giochi di azzardo;

– la corte osservava poi che la dedotta duplicazione della sanzione inflitta al B. non era stata contestata con l’opposizione sicchè costituiva doglianza nuova, comunque infondata, e respingeva pure la censura riguardante l’asserita eccessiva afflittività della sanzione, comminata nei massimi;

– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta da B.C. e M.N., in proprio e nelle qualità già sopra enunciate, con ricorso notificato il 28.12.2015 all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-Ufficio Regione del Veneto e Trentino Alto-Adige ed articolato sulla base di tre motivi;

– parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– si deve dare preliminarmente atto della notificazione del ricorso alla parte personalmente e non al suo procuratore, con conseguente nullità della notificazione sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 15236/2014; id.24450/2017);

– nondimeno, ritiene il collegio di dare applicazione all’orientamento già affermato nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 26373 del 3/11/2008 secondo il quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso; in particolare, reputa il collegio che l’esame delle doglianze sottoposte dai ricorrenti ne evidenzi l’insuperabile inammissibilità, così giustificando la mancata assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica;

– passando alla specifica disamina delle singole censure – e dando così meglio conto della decisione appena esposta – con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del R.D. n. 773 del 1931, art. 110 (t.u.l.p.s.) che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, non si ritiene applicabile alla fattispecie concretamente accertata, dovendosi, invece, ritenere applicabile la direttiva 2000/31/CE per essere in presenza di giochi promozionali per i quali non sono previste vincite in danaro e non è possibile convertire i crediti accumulati;

– la doglianza è inammissibile perchè essa non denuncia una violazione di legge da parte della sentenza gravata, quanto, in sostanza, la illegittimità della conclusione di merito, l’inquadramento normativo dato ai dispositivi rinvenuti nella sala giochi oggetto del controllo da parte della guardia di finanza;

– ad avviso del tribunale prima e della corte poi, si trattava di apparecchi che consentivano il gioco d’azzardo (disciplinati dall’art. 110 t.u.l.p.s.) e non l’attività di promozione dell’e-commerce, regolati dalla direttiva Europea sopra richiamata, come sostenuto dagli opponenti ed appellanti;

– è utile ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre, viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. 24054/2017);

– ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti censurano la valutazione delle risultanze di causa, affermando che i dispositivi in oggetto consentirebbero l’acquisto di beni e servizi su internet ed al contempo non consentirebbero la riscossione di alcuna vincita, così facendo, prospettano una censura sulla valutazione delle risultanze di causa incompatibile con il vizio di legge;

– con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 150 del 2011, art. 6, comma 11 per difetto di motivazione e di idonee risultanze probatorie poichè, ad avviso dei ricorrenti, queste ultime avrebbero dovuto far scaturire l’accoglimento dell’opposizione in applicazione del principio in forza del quale il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente;

– anche questo motivo appare inammissibile perchè, come considerato a proposito del precedente motivo, non riguarda l’interpretazione ed applicazione dell’art. 6 cit., ma inerisce alla valutazione di merito cui è pervenuta la corte, censurabile quale vizio di motivazione nei limiti ora consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 110, comma 9, lett. c) e d) t.u.l.p.s. per avere la sentenza impugnata comminato al ricorrente B. due diverse sanzioni per la medesima violazione, senza alcuna risultanza probatoria concreta;

– il motivo è inammissibile perchè non si confronta con le ratio decidendi adottate sul punto dalla corte territoriale, la quale ha, dapprima, rilevato la novità della contestazione sollevata per la prima volta in appello e, poi, comunque esaminandola, l’ha respinta;

– ha, in particolare, riconosciuto l’errore materiale della doppia ripetizione della lett. c) dell’art. 110 cit., inidonea, tuttavia, ad inficiare la contestazione correttamente descritta nell’ordinanza;

– inoltre, ha ricostruito come, per la parte relativa al B., egli sia stato sanzionato e con riferimento alla lett.c) (che sanziona la distribuzione o l’installazione o l’uso di dispositivi non rispondenti alle caratteristiche dei commi 6 e 7 e nelle disposizioni amministrative richiamate) e con riferimento alla lett. d) (che sanzione la distribuzione o l’installazione o l’uso di dispositivi in difetto dei titoli autorizza tori previsti dalle disposizioni vigenti);

– ebbene, parte ricorrente non contesta la prospettata novità della questione e poichè la sentenza è sorretta sul punto da due ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, ne consegue che l’omessa impugnazione di quella relativa alla novità rende inammissibile, per difetto di interesse (cfr. Cass. 3386/2011;id. 22753/2011; id.18641/2017), la censura relativa all’infondato dubbio sulla duplicazione della sanzione;

– l’inammissibilità di tutti e tre i motivi giustifica l’inammissibilità dell’intero ricorso;

– nulla va disposto sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva di parte intimata;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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