Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31860 del 10/12/2018
Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 10/12/2018), n.31860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19296/2016 proposto da:
F.N., rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO
LITTERA, DOMENICO SOMMARIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE SAN CESARIO SUL PANARO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
TRASPORTI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 851/2016 del TRIBUNALE di MODENA, depositata
il 10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/05/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Modena, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modena, annullò la comunicazione D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 126, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/12/2010, con la quale era stata disposta variazione del punteggio della patente di guida di F.N. e regolò le spese di entrambi i gradi del giudizio condannando il F. a rifondere al Comune di San Cesareo sul Panaro, la complessiva somma di Euro 1.000,00 e, a sua volta, il Ministero a rifondere al F. le spese legali da quest’ultimo sostenute.
Ricorre il F., svolgendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, art. 82 c.p.c., e art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice dell’appello liquidato in favore del Comune spese legali anche in relazione al primo grado, durante il quale l’ente territoriale non era stato assistito da avvocato, essendosi limitato alla sola produzione documentale.
Con il secondo motivo prospetta omessa e contraddittoria motivazione, nonchè violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., D.M. n. 55 del 2014, art. 2, e art. 4, comma 5, nonchè ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la sentenza gravata quantificato le spese liquidate in favore del Comune senza specificare il computo per fasi (rectius: gradi) e, comunque, oltre il massimo consentito per il grado d’appello.
Con il terzo ed ultimo motivo allega violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 91e 92 c.p.c., art. 118, disp att. c.p.c., nonchè contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che il Tribunale, avendo accolto l’appello, per avere accertato la “tardività della comunicazione (…) ben poteva compensare le spese tra l’appellante ed il Comune, ricorrendone gli eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c.”.
Il primo motivo è fondato.
Il Comune, siccome consta ex actis (la natura della deduzione censuratoria impone la verifica del fatto processuale)i non si avvalse in primo grado di patrocinio di avvocato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (ex multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099).
Ciò premesso, in assenza d’indicazione di spese vive effettivamente sborsate per primo grado, cassata sul punto la sentenza impugnata, e decisa la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, spetta al Comune di San Cesario il rimborso delle spese legali del solo grado d’appello, che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate, possono liquidarsi siccome in dispositivo.
L’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento degli altri.
Le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.
PQM
accoglie il primo motivo e, decidendo nel merito, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, liquida per il solo grado d’appello la complessiva somma di Euro 500,00 in favore del Comune di San Cesario sul Panaro, che condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiara assorbiti gli altri motivi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018