Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20583 del 31/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. di VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23403/2018 R.G. proposto da:
A.R., da sè medesimo rappresentato e difeso, con domicilio
in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria centrale civile della
Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di
Modena depositata il 20 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto la
dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
A.R., detenuto presso la Casa circondariale di Parma, ha convenuto in giudizio il Ministero della giustizia, per sentir ordinare la cessazione dei comportamenti discriminatori posti in essere nei suoi confronti a causa della sua condizione di disabile, affetto da autismo e transessuale;
che il Ministero si è costituito in giudizio, ed ha eccepito l’incompetenza del giudice civile, essendo competente il tribunale di sorveglianza, nonchè l’infondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto;
che, con ordinanza del 30 aprile 2018, il Tribunale di Modena ha escluso la spettanza della controversia alla competenza del tribunale di sorveglianza, ritenendo irrilevante lo stato di detenzione del ricorrente, ma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che, in quanto detenuto presso la Casa circondariale di Parma, il ricorrente alla data di proposizione della domanda era domiciliato ex lege nel circondario del Tribunale di Parma;
che avverso la predetta ordinanza l’ A. ha proposto istanza di regolamento di competenza;
che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
l’impugnazione è stata proposta dal ricorrente personalmente, con ricorso presentato alla Direzione della Casa di reclusione di Opera (MI) e da quest’ultima comunicato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, indirizzato al Tribunale civile di Modena e trasmesso a mezzo posta alla Corte di cassazione, senza che si sia provveduto alla relativa notifica;
che l’errata indicazione del Giudice adito e la mancata notificazione del ricorso all’Amministrazione, impedendo l’instaurazione del contraddittorio con la controparte dinanzi al Giudice competente per l’impugnazione, precludono una pronuncia sul merito della stessa, pur in assenza di un’espressa previsione di legge, vertendosi in un’ipotesi di giurisdizione contenziosa (cfr. Cass., Sez. VI, 16/02/2012, n. 2267);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbita la questione, sollevata dal Pubblico Ministero, concernente l’invalidità della sottoscrizione dell’istanza di regolamento da parte del ricorrente, in quanto autorizzato ex lege a difendersi personalmente soltanto nel giudizio di primo grado;
che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019