Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20597 del 31/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22489/2012 R.G. proposto da
sig.a P.M. in qualità di socio della Società Vanacore
Frutta sas di V.L., società in liquidazione e già
cancellata dal registro delle imprese, nonchè in qualità di erede
dell’altro socio e liquidatore, sig. V.L., rappresentata
e difesa dall’avv. Claudio Giordano, con domicilio eletto nel suo
studio in Roma, alla via Giuseppe Cuboni, n. 12;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il
Lazio – Sez. 02 n. 39/02/12 depositata in data 21/02/2012 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio
2019 dal Coigliere Dott. Fracanzani Marcello M..
Fatto
RILEVATO
Per l’anno d’imposta 2002 la società in liquidazione come rubricata in epigrafe era destinataria di avviso di accertamento a fini Iva, Irap e maggiori redditi attribuiti ai soci, ritualmente notificato alla società ed a tutti i soci.
Solo la società impugnava, peraltro senza trovare favorevole apprezzamento del giudice di prime cure, donde spiccava appello lamentando in via pregiudiziale la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci.
Con sentenza n. 29-7-11 la CTR respingeva il gravame, ritenendo che la soggettività passiva della società e la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci non comporti litisconsorzio necessario.
La predetta sentenza n. 29-7-11 era impugnata per cassazione con ricorso allibrato al r.g.n. 23754/2011.
La stessa sentenza di secondo grado era altresì gravata per revocazione sul motivo che non fosse stato percepito il fatto che l’accertamento oggetto del giudizio elevato nei confronti della società riguardava simultaneamente ed inscindibilmente Iva, Irap e tributi diretti, tale da doversi integrare il contraddittorio.
Sul giudizio di revocazione si pronunciava la CTR per il Lazio con sentenza di n. 39-2-12 depositata il 21 febbraio 2012 di rigetto motivato sull’assunto che la violazione del contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio costituisce semmai errore di diritto, non l’errore di fatto che legittima all’impugnazione straordinaria.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi ad un univo motivo di ricorso, mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
Con istanza depositata il 20 febbraio 2019 la parte contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
La sentenza qui impugnata ha respinto la revocazione di una sentenza che era stata contemporaneamente gravata anche per cassazione e che risulta già cassata da questa Suprema Corte.
Ne consegue l’inammissibilità (rette, improcedibilità) per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, vertendosi del rigetto della revocazione di una sentenza comunque ormai espunta dal mondo giuridico.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019