Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20498 del 30/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27947 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto da:
Impremed s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del
ricorso, dall’avv.to Corea Giuseppe, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv.to Cozzupoli Rosanna, in Roma, Via
Vittorio Colonna n. 32;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– resistente –
nonchè
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Calabria, n. 145/03/2012, depositata il 20 luglio
2012, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 giugno 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera
Maria Giulia.
Fatto
RILEVATO
Che
– con sentenza, n. 145/03/2012, depositata il 20 luglio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Impremed s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 311/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bise D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, era stata iscritta a ruolo la somma complessiva di Euro 510.742,61, per omesso pagamento di Irpef, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2004;
– avverso la sentenza della CTR, Impremed s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con “atto di costituzione”; è rimasta intimata Equitalia Sud s.p.a.;
– la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass.,sez. 6-L, n. 3971 del 2015; Cass. 6-5, n. 29822 del 2018);
– le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Cass.,sez.5, n. 10198 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019dv