Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20431 del 29/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28574-2017 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI MAZZIA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 1629/2017 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
depositato l’08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipato del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DI
VIRGILIO ROSA MARIA.
Fatto
RILEVATO
che:
Con decreto dell’8/11/2017, Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), proposta dall’avv. M.R., che lamentava la mancata integrale ammissione in privilegio del credito di Euro 112.603,16, oltre iva e cpa, a fronte dell’ammissione del minor credito di Euro 19.600,60 in privilegio.
Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto tardiva l’opposizione, proposta con ricorso depositato il 26/5/2017, a fronte della comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo dell’11/4/2017.
Ricorre avverso detta pronuncia l’avv. M.R., sulla base di quattro motivi.
Il Fallimento è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo è fondato, assorbendo così la valutazione degli ulteriori mezzi. Come puntualmente indicato dalla ricorrente, il ricorso in opposizione allo stato passivo è stato depositato telematicamente il 10/5/2017, ed accettato in pari data, generando la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, L. n. 221 del 2012, ex art. 16 bis, comma 7; nè potrebbe rilevarsi alcun vizio del deposito nella erroneità della indicazione del registro ove è avvenuta l’iscrizione(che altrimenti avrebbe dovuto generare un rifiuto di ricezione).
Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; va cassato il decreto impugnato e la causa va rimessa per nuovo esame al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019