Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31297 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22828-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.F., B.A., domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato GIOVANNI FIANNACCA (avviso postale ex art.

135);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 36/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. B.A. e B.F. con separati ricorsi impugnavano gli avvisi di accertamento con i quali era stata accertata la plusvalenza tassabile ai fini Irpef per l’anno 2004 derivante dalla cessione a titolo oneroso, con atto del 9 giugno 2004, di area edificabile. La commissione tributaria provinciale di Messina rigettava i ricorsi previa riunione. Proponevano appello i contribuenti e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, lo accoglieva sul rilievo che nell’atto di compravendita era previsto l’obbligo della società acquirente di pagare il prezzo della vendita posticipatamente senza interessi in una o più soluzioni entro il termine del 30 giugno 2014 sì che, considerato che il momento impositivo ai fini della plusvalenza si verifica solo al momento della percezione del corrispettivo e limitatamente alla parte effettivamente incassata, nel 2004 non era dovuta l’imposta Irpef per la plusvalenza in quanto in tale periodo d’imposta non era stato incassato il corrispettivo stesso.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR non ha considerato che il pagamento del corrispettivo della vendita era avvenuto negli anni successivi al 2004, come poteva facilmente evincersi dal fatto che la parte venditrice aveva rinunciato all’ipoteca legale. Ed anzi i contribuenti avevano dichiarato di aver percepito parte del corrispettivo nel 2008 ma in tale anno non avevano dichiarato alcun tipo di plusvalenza, rendendosi così inadempienti verso il fisco.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in quanto la plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo sicchè, qualora l’incasso del prezzo sia rinviato ad un anno successivo per pattuizioni contrattuali, la tassazione della plusvalenza deve avere luogo nel modello di dichiarazione relativa all’anno di percezione del corrispettivo.

3. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili poichè non censurano la ratio decidendi che consiste nell’affermazione della CTR secondo cui non sussiste nell’anno 2004 il presupposto per la tassazione della plusvalenza in quanto in tale periodo di imposta non è stato incassato alcun corrispettivo della cessione. Non assume rilevanza alcuna, invero, il fatto che i contribuenti abbiano percepito il corrispettivo in altri periodi di imposta, posto che per essi l’ufficio è tenuto, in caso di omessa dichiarazione, ad effettuare distinti avvisi di accertamento.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere ai contribuenti le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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