Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30976 del 30/11/2018
Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 30/11/2018), n.30976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24102-2016 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 36,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE DILENGITE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2569/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,
depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1. A.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 2569-2015, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice dell’appello in data 29 settembre 2015, depositata in pari data, con la quale è stato rigettato l’appello con compensazione integrale delle spese di lite.
2. La lite concerne la richiesta di risarcimento danni subito dal quadriciclo di cui A.P. assume essere proprietaria, a causa di un tamponamento da tergo causato da un motociclo condotto nell’occasione da B.A., di proprietà di Cr.Mi., che a sua volta era stato tamponato dalla vettura di proprietà di C.G., all’epoca assicurata da nuova Tirrena assicurazioni, cui è subentrata Groupama. Il Tribunale, nel rigettare l’appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace che aveva ritenuto che A.P. non avesse provato di essere proprietaria o posseditrice del veicolo danneggiato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con un unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell’art. 1153 c.c., in relazione agli artt. 115,116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si denuncia in particolare l’errore commesso dal Tribunale nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di impugnazione proposto con cui era stata censurata la decisione del giudice di Pace di Sorrento nella parte in cui lo stesso aveva ritenuto non essere stata fornita adeguata prova della legittimazione attiva dell’attrice in ordine alla titolarità del quadriciclo rimasto danneggiato nell’incidente stradale oggetto di controversia.
4. Il primo giudice e il secondo giudice hanno ritenuto che non è stata prodotta alcuna documentazione che permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione del veicolo, essendo stato prodotto soltanto il certificato di idoneità tecnica, che però a dire della ricorrente sarebbe stato sufficiente a provare la effettiva titolarità del quadriciclo.
5. Sul punto la ricorrente deduce la violazione del principio “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c., avendo la medesima ricorrente avanzato una richiesta all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per il rilascio del contrassegno del ciclomotore.
6. La ricorrente, tuttavia, chiede a questa Corte di accertare la non corrispondenza della pronuncia in esame a un diritto di proprietà o a una situazione di possesso che il giudice ha ritenuto, a suo giudizio, non sufficientemente provati.
7. In tal modo, il ricorso tende a far apparire come questioni di diritto quelle che sono, invece, questioni di fatto, decise dal Giudice di merito, per indurre a considerazioni che il giudice di legittimità non è tenuto a svolgere.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018